Corte costituzionale

Sentenza n. 256/1992

Corte cost., sent. 8 giugno 1992, n. 256

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
256/1992
Data di deposito
8 giugno 1992
Data di decisione
1° giugno 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:256

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 10, legge n. 67 del 11 marzo 1988
  • art. 5, comma 14, legge n. 407 del 29 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 18546

Il superamento della denunziata, ma gia' in precedenza rilevata, incoerenza di fondo del sistema contributivo di malattia - originata dal difetto di compiuta razionalita' delle disposizioni di prelievo - mediante una meditata attuazione graduale e pur tuttavia esaustiva di una struttura, atta a far corrispondere il sacrificio contributivo di tutti con criteri solidaristici a favore dei meno abbienti, in correlazione con un servizio sicuro, identicamente a tutti assicurato nella sua efficienza, e il cui sforzo iniziale di realizzazione puo' ravvisarsi in recenti iniziative (l. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 14, primo comma; predisposizione del riordinamento del Servizio sanitario nazionale), non potrebbe venir protratta per lassi temporali fuor di misura, senza che la Corte venga poi costretta a quei definitivi interventi che restano, ove occorressero, nella sua competenza. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.). - S. nn. 534/1989, 431/1987.

Massima n. 18547

Non puo' essere imposto un tetto minimo di reddito presunto, ai fini della corresponsione del contributo sociale di malattia, comunque dovuto dai lavoratori autonomi, senza con cio' arrecare lesione al principio di eguaglianza, essendo la norma fondata su di una situazione che puo' rilevarsi, all'esame concreto, anche fittizia e non corrispondente alla reale situazione del soggetto. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nella parte in cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati al primo alinea (artigiani, esercenti attivita' commerciali, loro rispettivi familiari coadiutori e liberi professionisti) non consente prova contraria di un minore effettivo imponibile. - Per analoga decisione, v. S. n. 431/1987.

Massima n. 18548

La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, l. 29 dicembre 1990, n. 407, in relazione ai soggetti indicati al primo alinea (v. massima B), comporta, per effetto dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 5, quattordicesimo comma, nella parte in cui, per gli altri soggetti ivi contemplati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari) non consente, nella determinazione del contributo dovuto, prova contraria di un effettivo minore imponibile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), nella parte in cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati al primo alinea, non è consentita prova contraria di un minore effettivo imponibile;

dichiara, per effetto dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n.407, nella parte in cui, per gli altri soggetti ivi contemplati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari) non è consentita, nella determinazione del contributo dovuto, prova contraria di un effettivo minore imponibile.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e dell'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, sollevate dal Pretore di La Spezia e dal Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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