Corte costituzionale
Sentenza n. 237/1992
Corte cost., sent. 27 maggio 1992, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 237/1992
- Data di deposito
- 27 maggio 1992
- Data di decisione
- 18 maggio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 254 del 3 marzo 1988
- art. 7, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 18687
Nel caso di terre di uso civico sicuramente da classificare come terreni boschivi o pascolivi (quali quelle esistenti nella Regione Abruzzo), l'atto formale di assegnazione a categoria non ha efficacia costitutiva della condizione giuridica di alienabilita' del bene, onde la sua mancanza produce solo un inizio procedimentale - e non la nullita' - dell'autorizzazione ad alienare: talche' qust'ultima puo' (almeno) nel suddetto caso, essere convalidata dal consiglio regionale in quanto organo attualmente competente a porre in essere solo l'atto autorizzativo che quello presupposto, e la censurata norma della regione Abruzzo che disciplina l'esercizio di tale potere di convalida non porta alcuna deroga al principio di risanabilita' di negozi nulli (art. 1423 cod.civ.), giacche' la convalida dell'autorizzazione non equivale a sanatoria del negozio autorizzato, al quale deve invece considerarsi "ab origine" validamente stipulato, nei limiti (che rimangono impregiudicati) in cui la convalida ha efficacia retroattiva. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma quarto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25). - S. n. 221/1992 (massima D).
Massima n. 18688
L'art. 7, comma quarto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, disciplinando l'esercizio del potere di convalida di precedenti autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, non pregiudica in alcun modo la questione dei limiti di retroattivita', tra le parti, della convalida, e precisamente la questione se la retroattivita' sia impedita non soltanto da una sentenza di annullamento dell'autorizzazione o di nullita' del negozio autorizzato gia' passato in giudicato al momento della delibera di convalida, ma anche dalla pendenza in tale momento di un giudizio di impugnativa della delibera non ancora concluso da una sentenza definitiva: detta questione e', infatti, rimessa interamente al giudice dell'impugnativa. (Non fondatezza, in riferimento all'art., 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma quarto, l. reg. cit., sollevata nel caso del giudizio di impugnativa dell'atto di convalida).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 117 e 118 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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