Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1992

Corte cost., sent. 27 maggio 1992, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
236/1992
Data di deposito
27 maggio 1992
Data di decisione
18 maggio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:236

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 63 del 21 febbraio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 18399

Il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso (art. 97, terzo comma, Cost.) e' inconciliabile soltanto con la regola di automatica acquisizione della qualifica superiore quando l'assegnazione si prolunghi oltre un certo periodo di tempo (art. 2103, cod. civ.), non con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, secondo il principio dell'equa retribuzione (art. 36 Cost.), ma cio' non significa che l'art. 36 debba trovare incondizionata applicazione ogni volta che il pubblico impiegato venga adibito a mansioni superiori. L'art. 98, primo comma, Cost. vieta infatti che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio, e a sua volta l'art. 97, primo comma, Cost., autorizza norme di organizzazione dei pubblici uffici che, per esigenze eccezionali di buon andamento dei servizi, consentono l'assegnazione temporanea di dipendenti a mansioni superiori alla loro qualifica senza diritto a variazioni del trattamento economico. Nel caso di posizioni diffuse di prolungata adibizione a mansioni piu' elevate della qualifica, un limite di diversa natura puo' inoltre derivare da un intervento legislativo (v. massima B) che provveda a regolarizzare queste posizioni con effetto 'ex nunc', ma con modalita' e agevolazioni tali da compensare l'eccedenza delle mansioni svolte anteriormente rispetto alla qualifica rivestita dal dipendente. - V. anche S. nn. 57/1989 e 296/1990, a proposito del riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione in caso di assegnazione dipendente da vacanza del posto corrispondente protratta indefinitamente.

Massima n. 18400

La disposizione che inquadra alcune categorie di personale tecnico e amministrativo delle universita', che abbiano esercitato mansioni superiori alla propria qualifica, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale abbiano conseguito l'idoneita', mediante superamento di apposita prova, costituisce un intervento legislativo, frutto di una valutazione complessiva di tali posizioni pregresse, volto alla regolarizzazione e alla sanatoria delle stesse (v. massima A), sicche' le agevolazioni a tal fine disposte - quali l'esonero dal requisito del pubblico concorso nonche', nella specie, la promozione 'per saltum' dalla quarta alla sesta qualifica - non possono essere cumulate con la pretesa - che non trova garanzia (v. ancora massima A) nell'art. 36 Cost. - di differenze retributive arretrate, relative al periodo precedente all'inquadramento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 36 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della legge 21 febbraio 1989, n. 63). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 339 del 1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1989, n. 68 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico e amministrativo delle università), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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