Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1992

Corte cost., sent. 27 maggio 1992, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/1992
Data di deposito
27 maggio 1992
Data di decisione
18 maggio 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:234

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18482

Deve ritenersi perplessa ed ambigua e percio' non tale da consentire la verifica della rilevanza, la prospettazione, da parte del giudice istruttore di una causa di opposizione a precetto proposta innanzi al tribunale, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 623 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non prevede, in tale giudizio, la sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio della stessa, quando - come nella specie - non sia dato comprendere se l'attribuzione del potere di sospendere l'esecuzione, che secondo il giudice rimettente ricondurrebbe la norma censurata a conformita' ai parametri costituzionali, debba riferirsi allo stesso giudice istruttore o al collegio, nel quale ultimo caso il giudice istruttore non sarebbe legittimato a promuovere l'incidente. Non si puo' infatti far ricorso ad un canone generale - non rinvenibile nel vigente ordinamento processuale (cfr. gli artt. 351, 649, 373, secondo comma, 401, 407, e 830, secondo comma, cod.proc.civ.) - che attribuisca sempre e comunque al giudice istruttore tale potere di sospensione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 623 cod. proc. civ., 'in parte qua').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 623 codice procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore presso il Tribunale di Asti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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