Corte costituzionale
Sentenza n. 234/1992
Corte cost., sent. 27 maggio 1992, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/1992
- Data di deposito
- 27 maggio 1992
- Data di decisione
- 18 maggio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:234
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18482
Deve ritenersi perplessa ed ambigua e percio' non tale da consentire la verifica della rilevanza, la prospettazione, da parte del giudice istruttore di una causa di opposizione a precetto proposta innanzi al tribunale, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 623 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non prevede, in tale giudizio, la sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio della stessa, quando - come nella specie - non sia dato comprendere se l'attribuzione del potere di sospendere l'esecuzione, che secondo il giudice rimettente ricondurrebbe la norma censurata a conformita' ai parametri costituzionali, debba riferirsi allo stesso giudice istruttore o al collegio, nel quale ultimo caso il giudice istruttore non sarebbe legittimato a promuovere l'incidente. Non si puo' infatti far ricorso ad un canone generale - non rinvenibile nel vigente ordinamento processuale (cfr. gli artt. 351, 649, 373, secondo comma, 401, 407, e 830, secondo comma, cod.proc.civ.) - che attribuisca sempre e comunque al giudice istruttore tale potere di sospensione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 623 cod. proc. civ., 'in parte qua').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 623 codice procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore presso il Tribunale di Asti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze