Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1992

Corte cost., sent. 31 gennaio 1992, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/1992
Data di deposito
31 gennaio 1992
Data di decisione
22 gennaio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:23

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17846

Qualora, nonostante l'adesione del p.m., la richiesta dell'imputato per il rito abbreviato non venga soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non puo' spettare a questi l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilita' di controllo, incide sulla misura della pena e su una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilita' delle parti. Pertanto, dato che nessuna disposizione del codice consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato, sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilita' allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato; conseguentemente va dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - V., in materia di riesame di provvedimento negativo del G.I.P., la sent. n. 81/1991 e, in caso di conflitto tra G.I.P. e giudice del dibattimento, l'ord. n. 101/1991. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.

Massima n. 17847

La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima A) comporta come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, riguardo al giudizio immediato, che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.

Massima n. 17848

La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima A), comporta, come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale in parte qua, anche dell'art. 464, primo comma, c.p.p. con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'opponente a decreto penale e in particolare nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva , su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari , possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1992.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze