Corte costituzionale
Sentenza n. 23/1992
Corte cost., sent. 31 gennaio 1992, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/1992
- Data di deposito
- 31 gennaio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:23
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 17846
Qualora, nonostante l'adesione del p.m., la richiesta dell'imputato per il rito abbreviato non venga soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non puo' spettare a questi l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilita' di controllo, incide sulla misura della pena e su una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilita' delle parti. Pertanto, dato che nessuna disposizione del codice consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato, sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilita' allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato; conseguentemente va dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - V., in materia di riesame di provvedimento negativo del G.I.P., la sent. n. 81/1991 e, in caso di conflitto tra G.I.P. e giudice del dibattimento, l'ord. n. 101/1991. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.
Massima n. 17847
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima A) comporta come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, riguardo al giudizio immediato, che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.
Massima n. 17848
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima A), comporta, come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale in parte qua, anche dell'art. 464, primo comma, c.p.p. con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'opponente a decreto penale e in particolare nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva , su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari , possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1992.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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