Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1992

Corte cost., sent. 11 maggio 1992, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
210/1992
Data di deposito
11 maggio 1992
Data di decisione
4 maggio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, legge n. 863 del 19 dicembre 1984
  • decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 18715

Non possono certo considerarsi "diritto vivente" le affermazioni che, pur essendo contenute in sentenze della Corte di cassazione, si pongano, nella economia delle stesse, come meri "obiter dicta", senza assurgere a "ratio decidendi". E' percio' senz'altro da escludere che affermazioni di tal genere abbiano efficacia vincolante, per il giudice di merito, nell'interpretazione da dare, ai fini dell'eventuale promovimento di incidenti di costituzionalita', alla norma legislativa a cui esse si riferiscono. Il che va detto, in particolare, per le affermazioni di sentenze della Cassazione sull'art. 5, secondo comma, della legge n. 863 del 1984 (concernente il contratto di lavoro a tempo parziale) secondo cui (ved. massima C) in base a tale disposizione, nel contratto potrebbero essere adottate clausole (c.d. "elastiche") tali da lasciare al datore di lavoro il potere di decidere unilateralmente, nel corso del rapporto, e quindi di variarla, la collocazione temporale, nell'arco del giorno, settimana ecc., della prestazione lavorativa, e secondo cui, inoltre, in caso di riconosciuta nullita' di una tale clausola, la nullita' (ved. massima E) si estenderebbe all'intero contratto. Tali affermazioni, infatti, non costituiscono "ratio decidendi", giacche' le sentenze in cui sono espresse riguardano, nel primo caso, contratti ai quali, essendo stati conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 863, questa non era applicabile, e, nel secondo, contratti dichiarati nulli per difetto di forma.

Massima n. 18716

Va ribadito che prima di basare su una determinata soluzione interpretativa una censura di incostituzionalita' della norma legislativa, deve tenersi presente il fondamentale principio ermeneutico secondo cui l'interprete deve comunque escludere, tra piu' significati possibili di una disposizione, quello che non sia coerente con il dettato costituzionale, cosicche' una legge non puo' essere ritenuta invalida, perche' incostituzionale, fino a quando ne sia possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme.

Massima n. 18717

La prescrizione - contenuta nell'art. 5, secondo comma, l. 19 dicembre 1984, n. 863 - secondo cui nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere indicate, oltre alle mansioni, anche "la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno", denota con chiarezza che il legislatore ha inteso stabilire che sia dell'orario giornaliero, che dei giorni lavorativi, deve "essere indicata la distribuzione", rispettivamente, nell'arco della giornata e della settimana ecc. In tal modo si e' voluto escludere proprio l'ammissibilita' di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto il potere del datore di lavoro di determinare o variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, cio' che impedirebbe al lavoratore, e alla lavoratrice, di programmare le altre attivita' cui, fuori di casa o in casa, devono dedicarsi, e verrebbe altresi' a ledere la liberta' del lavoratore, assoggettato ad un potere di chiamata esercitabile "ad libitum". La interpretazione contraria, su cui si basano le censure di incostituzionalita' formulate dal giudice 'a quo', non appare quindi imposta e neppure suggerita dai comuni canoni ermeneutici, ne' certo puo' trovare conforto - contro quanto ritenuto nella ordinanza di rinvio - in una affermazione di una sentenza della Cassazione (al riguardo ved. massima A), non costituente "ratio decidendi" ma mero "obiter dictum", mentre anche in questo caso preminente rilievo va riconosciuto al criterio secondo cui, tra piu' significati possibili di una medesima disposizione, l'interprete deve escludere quello, tra di essi, che non sia coerente con il dettato costituzionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 5, secondo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1984, n. 863, in parte 'qua').

Massima n. 18718

L'art. 1419, primo comma, cod. civ., secondo cui la nullita' parziale di un contratto o la nullita' di singole clausole importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e' colpita dalla nullita', non e' applicabile rispetto al contratto di lavoro, allorquando la nullita' della clausola derivi dalla contrarieta' di essa a norme imperative poste a tutela del lavoratore. Invero, nel campo del diritto del lavoro - in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore nel contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi - le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volonta' negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicche' il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, e' invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volonta' dei contraenti ed anche contro di essa.

Massima n. 18730

La nullita' della clausola di riduzione e distribuzione dell'orario di lavoro, prevista nel contratto di lavoro a tempo parziale, che conferisca al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, non comporta la nullita' dell'intero contratto. Sarebbe infatti irrazionale che dalla violazione di una norma imperativa quale deve ritenersi (ved. massime C e D) quella dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 863 del 1984, posta al fine di tutelare il lavoratore contro l'adozione di clausole vessatorie, potesse derivare proprio la liberazione del datore di lavoro da ogni vincolo contrattuale. La opposta interpretazione, su cui si basano le censure di incostituzionalita' formulate in proposito dal giudice a 'quo', non puo' dunque ritenersi imposta dall'ordinamento legislativo, ne' trova appiglio in una giurisprudenza consolidata, non essendo certo tale quella richiamata nella ordinanza di rinvio con riferimento ad affermazioni della Cassazione (ved. massima A) non costituenti, nei relativi giudizi, "ratio decidendi" e assumendo comunque anche in questo caso preminente rilievo il principio secondo cui l'interprete deve escludere, tra piu' significati possibili di una disposizione, quello che non sia coerente con il dettato costituzionale. D'altra parte, una volta escluso che la nullita' della clausola di distribuzione dell'orario di lavoro travolga l'intero contratto, la configurazione da dare, in positivo, alla fattispecie, e' problema che implica opzioni e scelte interpretative spettanti ai giudici ordinari e non alla Corte, alla quale quindi non e' consentito di dichiarare - come pure le e' stato richiesto dal giudice a 'quo' - che in caso di nullita' della suddetta clausola il rapporto si debba intendere a tempo pieno, con conseguente diritto alla retribuzione integrale per il periodo pregresso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 5, secondo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 novembre 1984, n. 863, in parte ' qua'.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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