Corte costituzionale
Sentenza n. 203/1992
Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/1992
- Data di deposito
- 28 aprile 1992
- Data di decisione
- 15 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:203
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 2, dirett. 3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 18318
L'art. 477 cod. proc. pen., dopo aver stabilito, al primo comma, che il dibattimento, quando non e' assolutamente possibile esaurirlo in una sola udienza, deve proseguire nel giorno seguente non festivo, dispone (secondo comma) che "il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi". Sia per la sua collocazione nel capo dedicato alle "disposizioni generali" del dibattimento, sia per il suo specifico contenuto, tale norma ha evidente carattere generale e residuale, mirando a contemperare il principio della concentrazione del dibattimento (direttiva n. 66 della legge di delega) con l'esigenza di consentire sospensioni di breve durata per motivi non esplicitamente indicati, ma comunque caratterizzati da un'"assoluta necessita'". A detta norma, pertanto, il giudice puo' ricorrere ogniqualvolta, in mancanza di altra disposizione specifica che preveda la sospensione del dibattimento, ritenga che nella fattispecie si sia in presenza dell'anzidetto presupposto.
Massima n. 18319
Nel caso di ammissione, all'inizio del dibattimento, ex art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., di prove non indicate nella lista di cui all'art. 468, quando la parte che le richiede dimostri di non averle potute indicare tempestivamente, l'esigenza di assicurare a ciascuna delle altre parti e allo stesso pubblico ministero, ai fini dell'eventuale esercizio di dedurre prova contraria, la possibilita' di esaminarle adeguatamente, ben puo' costituire - ed anzi deve ritenersi che integri senz'altro - una di quelle "ragioni di assoluta necessita'" che abilita il giudice, in assenza di altra specifica disposizione, ai sensi dell'art. 477, secondo comma, (ved. massima A) a disporre, se la parte interessata lo richieda, la sospensione del dibattimento. Nel provvedere in tale senso, il giudice ha altresi' facolta' di graduare la durata della sospensione, adeguandola alle singole concrete fattispecie, al fine di contemperare al meglio, caso per caso, le opposte esigenze. Cadono quindi le censure di incostituzionalita' avanzate in base all'errato presupposto interpretativo che cio' non fosse consentito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 493 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli art. 3, 24 e 77, in relazione all'art. 2, dir. 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81, della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 493 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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