Corte costituzionale
Sentenza n. 188/1992
Corte cost., sent. 22 aprile 1992, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/1992
- Data di deposito
- 22 aprile 1992
- Data di decisione
- 13 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 284 del 25 agosto 1991
- art. 1, comma 5, legge n. 284 del 25 agosto 1991
- art. 1, comma 2, legge n. 284 del 25 agosto 1991
- art. 1, regio decreto legge n. 2049 del 24 ottobre 1935
- art. 1, comma 4, legge n. 284 del 25 agosto 1991
- art. 1, comma 3, legge n. 284 del 25 agosto 1991
- art. 1, comma 6, legge n. 284 del 25 agosto 1991
- art. 2, comma 5, legge n. 284 del 25 agosto 1991
- art. 2, comma 6, legge n. 284 del 25 agosto 1991
Parametri
- art. 52, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
- art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 118, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 60, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 4, n. 10, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 15 gennaio 1987
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1° novembre 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 26 agosto 1965
- decreto del Presidente della Repubblica n. 278 del 21 marzo 1974
- legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 15 gennaio 1987
- art. 17, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 17, comma 1, lett. b), legge n. 400 del 23 agosto 1988
- statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 59, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 4, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- legge n. 386 del 30 novembre 1989
- titolo V, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 18457
Il legislatore statale, nello svolgimento non irragionevole del suo potere di attuazione delle disposizioni costituzionali, puo' modificare la portata o il significato delle competenze trasferite alle regioni e, a maggior ragione, di quelle delegate alle stesse per l'esercizio "organico" delle loro attribuzioni (v. massima D). - S. nn. 211/1988, 101/1989, 85/1990.
Massima n. 18458
Il potere di determinazione delle tariffe dei servizi erogati dagli alberghi e dalle altre strutture turistiche ricettive non puo' essere ricompreso fra gli oggetti concernenti il pur ampio trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di turismo e industria alberghiera, bensi' rientra in una piu' generale competenza attinente al complesso dei rapporti commerciali, in base alla quale il potere di determinare i prezzi "dei servizi e delle prestazioni", e delle merci, e' affidato al comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.) e ai comitati provinciali dei prezzi (artt. 4 e 7, d.lgs.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347; art. 9, d.lgs.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896), per cui il potere stesso deve ritenersi ricompreso tra le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario (art. 52, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 616 del 1977) al fine di rendere possibile a queste ultime quell'esercizio "organico" delle competenze trasferite in materia di turismo e industria alberghiera, garantito alle regioni stesse dalla l. n. 382 del 1975 e dal d.P.R. n. 616 del 1977. - v. S. nn. 977/1988, 1034/1988, 1112/1988 e 278/1991.
Massima n. 18459
Nella norma che attua la liberalizzazione dei prezzi del settore turistico (art. 1, primo comma, l. n. 284 del 1991) ricorrono tutti i requisiti che la Corte ha riconosciuto come propri delle disposizioni costituenti "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", in quanto la stessa, che costituisce frutto di una scelta non arbitraria di politica economica - peraltro non sindacabile, come tale, dalla Corte -, e' diretta a modificare radicalmente il meccanismo di determinazione delle tariffe dei servizi nel settore turistico alberghiero mediante il passaggio da un regime di prezzi controllati - "amministrati" o "concordati" - ad un regime improntato al principio del "libero mercato", il quale esige un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. - v., in riferimento alle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", S. nn. 116/1967, 13/1980, 151/1986, 99/1987, 274/1988, 1002/1988, 1033/1988, 85/1990, 349/1991 e 396/1991.
Massima n. 18460
La norma che dispone la liberalizzazione dei prezzi dei servizi erogati dagli alberghi e dalle altre strutture turistiche ricettive (art. 1, primo comma, l. n. 284 del 1991) e' frutto di una scelta non arbitraria di politica economica (v. massima C). Non puo' quindi considerarsi costituzionalmente illegittima la conseguenziale soppressione della funzione delegata alle regioni a statuto ordinario (v. massima A) di formazione in via amministrativa dei prezzi di tali servizi ne' tanto meno ravvisarsi al riguardo una lesione delle competenze regionali per mancanza di adeguate forme di cooperazione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 52, lett. c), 56 e 60 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' all'art. 97 Cost.).
Massima n. 18461
L'introduzione del principio della liberalizzazione dei prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive (v. massima D), comporta la logica eliminazione della statuizione che confermava il precedente sistema dei prezzi "concordati", e che lo estendeva a tutte le strutture ricettive gestite da imprese turistiche previste dall'art. 6, l. n. 284 del 1991. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., 4, n. 10, Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione).
Massima n. 18462
Rientra nel concetto stesso delle "norme fondamentali delle riforme economico sociali" l'effetto di trasformazione delle situazioni normative o istituzionali preesistenti, cui puo' conseguire tanto la creazione di funzioni nuove, quanto la soppressione di una funzione gia' spettante, quale, nel caso di specie, quella di determinazione delle tariffe alberghiere e para-alberghiere (v. massima D) ricompresa senza dubbio nelle competenze esclusive della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Bolzano (art. 8, secondo comma, d.P.R. n. 469 del 1987; art. 11, secondo comma, d.P.R. n. 526 del 1987, in relazione all'art. 52, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 616 del 1977). Il venir meno di detta funzione non comporta comunque la vanificazione delle pur ampie possibilita' di intervento regionali e provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera - tra le quali quelle relative al sostegno e all'incentivazione nel settore stesso - ricadenti, in definitiva, sulla formazione dei prezzi dei servizi relativi alle strutture turistiche e alberghiere. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevate in riferimento all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia - l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - come attuato dal d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e dagli artt. 6 e 8 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469; agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige - d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - come attuati dal d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, dal d.P.R. 21 marzo 1974, n. 278 e dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).
Massima n. 18463
L'onere di comunicazione dei prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere e dei prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive previsto a carico degli operatori nei confronti delle regioni e delle province autonome (art. 1, secondo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284) e' imposto "ai soli fini della pubblicita'", di cui al r.d.l. n. 2049 del 1935, vale a dire sia allo scopo di "denunciare" agli enti regionali subentrati agli enti provinciali per il turismo i prezzi di una serie di servizi (al fine di consentire a questi ultimi l'esercizio delle relative funzioni di controllo e vigilanza: art. 1, v. massima H), sia allo scopo di trasmettere i dati, da pubblicarsi a cura dell'ENIT, nell'annuario ufficiale degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive (art. 10, r.d.l. n. 2049 del 1935 e successive modifiche). La previsione, in riferimento a quest'ultima finalita', concernente l'esercizio diretto del potere statale di pubblicazione di detto annuario, non comporta lesione delle competenze regionali e provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera, relativamente alla determinazione delle forme di pubblicita' dei prezzi dei servizi alberghieri, poiche' l'onere di trasmissione dei dati che, in conseguenza di esso, ricade sulle regioni e sulle province autonome, nei confronti dello Stato, rientra fra le attivita' di informazione e di comunicazione, giustificate dal principio di cooperazione che informa i rapporti tra Stato e regioni (e province autonome), piu' volte giudicate dalla Corte come conformi a Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione, e agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione).
Massima n. 18464
Le funzioni di controllo e di vigilanza cui sono finalizzate le "denunce" dei prezzi alberghieri elencati dall'art. 1, r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049, da effettuarsi a carico degli operatori, nei confronti delle Regioni e Province autonome, rientrano nelle attribuzioni legislative e amministrative di queste ultime, alle quali dette funzioni sono state trasferite in virtu' dell'art. 56, d.P.R. n. 616 del 1977 e delle norme di attuazione dei relativi statuti speciali (art. 8, secondo comma, d.P.R. n. 469 del 1987, art. 11, secondo comma, d.P.R. n. 526 del 1987).
Massima n. 18465
Il potere del Ministro del turismo di stabilire le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere e dei servizi turistici delle altre strutture ricettive (art. 1, quarto comma, l. n. 284 del 1991) deve essere interpretato in connessione alla finalita' di pubblicazione dell'annuario ufficiale a cura dell'ENIT (art. 1, secondo comma: v. massima G) e quindi quale potere relativo a modalita' attuative concernenti attivita' di competenza dell'amministrazione centrale dello Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost, 4, n. 10, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione, 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con le norme di attuazione e in connessione con l'art. 17, primo comma, lett. c) (rectius: lett. b)), e terzo comma, l. 23 agosto 1988, n. 400).
Massima n. 18466
Anche l'onere imposto a ciascun operatore del settore alberghiero di comunicare alle Regioni e alle Province autonome i prezzi di pernottamento e dei servizi turistici entro date prefissate e' giustificato dalla finalita' di consentire all'ENIT di provvedere a pubblicare, in modo tempestivo e nel rispetto della necessaria omogeneita' dei criteri e dei tempi di rilevazione, il relativo annuario ufficiale. Trattandosi quindi di onere non concernente le "denunce" attinenti a funzioni regionali e provinciali di cui al r.d. n. 2049 del 1935 (v. massima H), le regioni e le province restano libere - ai fini predetti e salva pur sempre, agli stessi fini, la possibilita' di applicazione in via suppletiva della normativa statale - di indicare date diverse in relazione alle quali gli operatori siano tenuti a ottemperare alle ricordate "denunce". (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost, 4, n. 10, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione, 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con le norme di attuazione e in connessione con l'art. 17, primo comma, lett. c) (rectius: lett. b)), e terzo comma, l. 23 agosto 1988, n. 400).
Massima n. 18467
La disposizione secondo cui i prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione sono liberamente ed annualmente determinate e comunicate alle regioni e alle capitanerie di porto (art. 1, sesto comma, l. n. 284 del 1991), estende il principio della liberalizzazione dei prezzi a dette attivita', senza porsi in contrasto con la natura giuridica propria dei rapporti concessori: infatti, la posizione dell'ente pubblico come concedente di attivita' o di beni d'interesse pubblico non puo' essere confusa con la posizione del medesimo ente pubblico, ove questo sia investito, in ipotesi, del potere di stabilire in via amministrativa i prezzi di certe merci o di certi servizi, poiche' qualunque sia il regime di formazione delle tariffe relative ai servizi alberghieri o para-alberghieri, il concedente ha pur sempre il potere, in sede di definizione delle condizioni del "disciplinare", di vincolare il concessionario a praticare determinate tariffe. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, sesto comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 56 e 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione, e agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, 16 e 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione).
Massima n. 18468
Secondo l'espresso tenore letterale del quinto e del sesto comma dell'art. 2, l. n. 284 del 1991, e la loro interpretazione sistematica (la quale esige che il significato delle norme impugnate sia determinato in connessione con quanto disposto dall'art. 3, primo comma, l. n. 292 del 1990) gli interventi per i quali sono utilizzabili i fondi ivi previsti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, sono chiaramente finalizzati a un'azione straordinaria di promozione e di sostegno sui mercati esteri dell'immagine turistica dell'Italia, come paese unitariamente considerato e, conseguentemente, sono riferibili a competenze sicuramente spettanti al Ministro del turismo e dello spettacolo ed esercitabili per il tramite dell'ENIT, il cui finanziamento straordinario e' giustificato, dalla bassa congiuntura che ha complessivamente caratterizzato il turismo italiano a partire dal 1989. Peraltro, la riserva a favore delle regioni meridionali del 50% dello stanziamento appare non irragionevole in considerazione di elementi di fatto comunemente rilevabili (intensificazione dell'attivita' della criminalita' organizzata, vicende legate all'esodo degli albanesi, etc.) e oltre a costituire espressione di un criterio di fondo della legislazione in materia (v. gli artt. 13 e 14 della legge n. 217 del 1983) ha una sua giustificazione nel potere del Ministro stesso e dell'ENIT di valutare nel complesso delle esigenze nazionali, le aree locali piu' bisognose di promozione turistica all'estero. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto e sesto comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevate in riferimento all'art. 117 Cost. e agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, nonche' all'intero titolo V dello stesso Statuto, come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche), sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 56 e 52, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), come attuato dal d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e dagli artt.6 e 8 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), come attuati dal d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, dal d.P.R. 21 marzo 1974, n. 278 e dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 56 e 60 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché all'art. 97 della Costituzione; dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e quarto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale di autonomia, in connessione con le norme di attuazione, e, limitatamente alla sola Provincia autonoma di Bolzano, in connessione con l'art. 17, primo comma, lettera c) (rectius: lettera b), e terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 56 e 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, 16 e 68 dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto e sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione, nonché all'intero titolo V dello stesso Statuto, come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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