Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1992

Corte cost., sent. 22 aprile 1992, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/1992
Data di deposito
22 aprile 1992
Data di decisione
13 aprile 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 18176

I principi che la Corte costituzionale ha posto a base della declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 5 c.p., nella parte in cui consentiva la punibilita' di coloro che versassero in ignoranza inevitabile (e quindi scusabile) della legge penale, riguardano anche la formulazione stessa delle norme penali e concorrono a definire il principio di determinatezza di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale devono sussistere requisiti minimi di riconoscibilita' ed intellegibilita' del precetto penale - rappresentanti anche i requisiti minimi di razionalita' dell'azione legislativa - in difetto dei quali la liberta' e sicurezza giuridica dei cittadini sarebbero pregiudicate. - Sull'ignoranza inevitabile della legge penale v. S. n. 364/1988. Sul principio di determinatezza della norma penale v. S. n. 96/1981.

Massima n. 18178

La Corte costituzionale puo' sindacare il vizio consistente nell'errore materiale di redazione legislativa ove questo infici il testo della disposizione, pregiudicando la riconoscibilita' e l'intellegibilita' del precetto penale che essa contiene, e, in adempimento della sua funzione di conformazione dell'ordinamento legislativo al dettato costituzionale, deve dichiarare l'illegittimita' costituzionale della parte di disposizione viziata dalla quale deriva il difetto di riconoscibilita' e di intellegibilita' del precetto; ne' cosi' operando viene a prodursi, ad opera della pronuncia della Corte, un precetto penale nuovo rispetto a quello dettato dal legislatore ma si restituisce semplicemente alla norma quella intellegibilita' che i principi costituzionali richiedono per i precetti penali.

Massima n. 18180

L'art. 25, sesto comma, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nel sanzionare penalmente la modifica od il trasferimento di impianti producenti emissioni nell'aria senza la prescritta autorizzazione, fa riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 13 stesso decreto, che e' relativa, invece, alla continuazione nello stesso luogo dell'attivita' produttiva in impianto preesistente; tale riferimento risulta percio' essere il frutto di un errore materiale nella redazione del testo legislativo (l'autorizzazione prescritta per il trasferimento dell'impianto e' infatti quella di cui all'art. 15) che impedisce la esatta comprensione del precetto penale ed introduce un elemento, pur se involontario, di irrazionalita' e di contraddittorieta' rispetto al contesto normativo in cui la disposizione e' inserita e come tale determina anche una violazione di quel canone di coerenza della norma che e' espressione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 25, sesto comma, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, nella parte in cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta dall'art. 13" anziche' alla "autorizzazione prescritta dall'art. 15".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183), nella parte in cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta dall'art. 13" anziché alla "autorizzazione prescritta dall'art. 15".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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