Corte costituzionale
Sentenza n. 18/1992
Corte cost., sent. 24 gennaio 1992, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/1992
- Data di deposito
- 24 gennaio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 170, codice civile
- art. 227, legge n. 151 del 19 maggio 1975
- art. 167, comma 2, codice civile
- art. 175, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 17845
Una pronuncia additiva che applichi la disciplina prevista dall'art. 169 del codice civile novellato, per l'alienazione dei beni del fondo patrimoniale, in luogo del regime stabilito per il patrimonio familiare dall'art. 170 del previgente codice civile (immutabilita' delle convenzioni matrimoniali sino allo scioglimento del matrimonio anche in assenza di figli minori), equivarrebbe ad una abrogazione dell'istituto del 1942, di cui il legislatore del 1975, invece, ha statuito la conservazione a titolo transitorio, nei casi in cui i privati hanno ritenuto di adottarlo prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia. Tale intervento, pero', appartiene alla tecnica della produzione legislativa e non alla competenza del giudice delle leggi, in considerazione, anche, della molteplicita' delle soluzioni riservate alla insidacabile discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione). - V., in relazione all'impossibilita' di intervento della Corte quando siano configurabili piu' soluzioni in ordine alla questione sollevata, soluzioni rimesse alla discrezionalita' legislativa, la sent. n. 194/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze