Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1992
Corte cost., sent. 24 gennaio 1992, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1992
- Data di deposito
- 24 gennaio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 47, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 18023
Con l'impugnativa (come quella formulata nel caso dal giudice a quo) dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, nel testo risultante dalla sentenza n. 386/1989 della Corte costituzionale (per effetto della quale nella determinazione del limite di tre anni per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale vanno detratte le pene espiate) - per contrasto con gli artt. 111 Cost., perche' la Corte costituzionale avrebbe con la citata sentenza sostanzialmente annullato la contraria interpretazione sul punto della Corte di cassazione, e 70 Cost., perche' avrebbe ribaltato le finalita' legislative dell'istituto, previsto solo per la microdelinquenza, si tende in realta' a sindacare la suddetta statuizione della Corte, il che e' irrimediabilmente precluso dal principio della non impugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale. - (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, modif. dall'art. 11 legge 10 ottobre 1986, n. 663 "come risultante a seguito della sent. n. 386/1989 della Corte costituzionale", sollevata in riferimento agli artt. 70 e 111 Cost.). - Sul principio di non impugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale v. ord. nn. 27/1990 e 482/1990. - Sull'affidamento in prova al servizio sociale v. sent. n. 386/1989 e ord. n. 509/1990.
Massima n. 18024
Col censurare (come nel caso il giudice rimettente) l'estensione del principio di detraibilita' della pena espiata (ai fini del computo della pena inflitta ex art. 47, ordinamento penitenziario) anche a fattispecie di condanna a pena superiore a tre anni, per effetto di concorso o continuazione, "con unica sentenza", si attribuisce erroneamente alla successiva esegesi della Cassazione una statuizione che (come precisato nella ordinanza n. 509/1990) era in realta', invece, gia' insita nella sentenza n. 386/1989, per cui, anche sotto tale profilo, (per altro profilo v. massima precedente) la denuncia si risolve in una non consentita impugnativa di precedente decisione della Corte. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, modif. dall'art. 11 legge 10 ottobre 1986, n. 663, "come risultante a seguito della sent. n. 386/1989 della Corte costituzionale", sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sull'ambito di applicabilita' dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale v. ord. 509/1990.
Massima n. 18025
Ne' dalla sentenza della Corte costituzionale n. 386 del 1989 - con la quale e' stato dichiarato illegittimo l'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,) nella parte in cui non prevedeva che nel computo delle pene (nei casi in questione inflitte, con una o piu' sentenze, per piu' reati) ai fini della determinazione del limite dei tre anni stabilito perche' possa concedersi l'affidamento al servizio sociale, non si debba tener conto delle pene espiate - ne' dalla successiva giurisprudenza dei giudici ordinari, e' stato esaminato il quesito se il beneficio suddetto possa concedersi anche a soggetti cui resti da espiare un residuo di pena inferiore ai tre anni, ma ai quali sia stata inizialmente irrogata una pena superiore al detto limite per un unico reato. In proposito quindi resta pienamente libera e impregiudicata la interpretazione dei giudici di merito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47 comma primo della legge 10 ottobre 1986 n. 663 "come risultante a seguito della sentenza n. 386 del 1989 della Corte Costituzionale", sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Torino in riferimento agli artt. 3, 70, 111 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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