Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1992

Corte cost., sent. 2 aprile 1992, n. 154

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
154/1992
Data di deposito
2 aprile 1992
Data di decisione
19 marzo 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:154

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, legge n. 656 del 6 ottobre 1986
  • art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981

Parametri

Massime

Massima n. 18177

Come gia' ribadito dalla Corte, gli artt. 24 e 13 Cost. non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilita', la quale, ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalita' di giustizia, puo' essere differita ad un momento successivo, sempre che sia osservato il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, ovvero di non differirla irrazionalmente, lasciandone privo l'interessato per un periodo di tempo incongruo. - S. 15/1991, 470/1990, 530/1989.

Massima n. 18179

Non e' in se stesso giustificabile che avverso i provvedimenti dell'amministrazione in materia di pensioni di guerra sia ammesso il ricorso alla Corte dei conti solamente contro la decisione sul ricorso gerarchico, con la conseguenza, in caso di mancata decisione su quest'ultimo, di impedire all'interessato di agire in giudizio per il periodo di due anni, necessario alla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso stesso (art. 16, legge n. 656 del 1986): tale periodo e' infatti incongruo (v. massima A) nonche' del tutto irrazionale, in relazione alla garanzia di effettivita' del diritto di difesa, che nei procedimenti concernenti la materia in questione, non e' scindibile dal requisito della prontezza. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - con assorbimento dell'ulteriore profilo riferito all'art. 3 Cost. - l'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'art. 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze