Corte costituzionale
Sentenza n. 150/1992
Corte cost., sent. 1° aprile 1992, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/1992
- Data di deposito
- 1° aprile 1992
- Data di decisione
- 18 marzo 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:150
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 16 del 6 febbraio 1985
Parametri
- art. 81, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 9, comma 2, Costituzione
- art. 128, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 18256
Lo speciale regime di esenzione dalla generale disciplina urbanistica, riservato alle opere pubbliche destinate alla difesa militare, e' giustificabile sia sul piano del bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti (per la primarieta' dell'interesse dello Stato a conservare la propria indipendenza e integrita' territoriale) sia sul piano delle valutazioni afferenti la sfera amministrativa (per la presenza di esigenze che trascendono le possibilita' di apprezzamento dell'autorita' amministrativa). Peraltro, la rilevante compressione che tale esenzione puo' determinare nei confronti di altri interessi costituzionalmente protetti - quali quelli urbanistici, edilizi e paesaggistici - esige la rigorosa precisazione, sia in sede legislativa che amministrativa, dei criteri di qualificazione dell'opera come "destinata alla difesa militare": i quali criteri non potranno far riferimento solo alla natura militare del soggetto interessato ai lavori, ma dovranno, in ogni caso, investire le caratteristiche oggettive e le finalita' dell'operato).
Massima n. 18257
L'equiparazione delle sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri alle opere destinate alla difesa militare - come tali esonerate dall'accertamento di conformita' agli strumenti urbanistici - non e' arbitraria o irragionevole, essendo correlata alla natura militare dell'Arma ed all'espletamento, ad essa demandato, di funzioni preordinate e strumentali alla difesa e all'integrita' territoriale. Non si tratta dunque, di un artificio legislativo inteso arbitrariamente ad estendere lo speciale regime delle opere di difesa militare ad opere di altra natura (in guisa da ledere le competenze regionali e degli enti locali relative al governo del territorio); tanto piu' che, ad evitare tale possibilita', l'equiparazione e' subordinata dalla legge all'esistenza, per ciascuna sede, di connotazioni operative, il cui accertamento resta riservato ai giudici di merito. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, l. 6 febbraio 1985, n. 16, in riferimento agli artt. 5, 9, comma secondo, 117, 118 e 128 Cost.). - S. n. 216/1985; v. anche massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16 (Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri), sollevata dal Consiglio di Stato, con riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117, 118 e 128 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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