Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1992

Corte cost., sent. 1° aprile 1992, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/1992
Data di deposito
1° aprile 1992
Data di decisione
18 marzo 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 16 del 6 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 18256

Lo speciale regime di esenzione dalla generale disciplina urbanistica, riservato alle opere pubbliche destinate alla difesa militare, e' giustificabile sia sul piano del bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti (per la primarieta' dell'interesse dello Stato a conservare la propria indipendenza e integrita' territoriale) sia sul piano delle valutazioni afferenti la sfera amministrativa (per la presenza di esigenze che trascendono le possibilita' di apprezzamento dell'autorita' amministrativa). Peraltro, la rilevante compressione che tale esenzione puo' determinare nei confronti di altri interessi costituzionalmente protetti - quali quelli urbanistici, edilizi e paesaggistici - esige la rigorosa precisazione, sia in sede legislativa che amministrativa, dei criteri di qualificazione dell'opera come "destinata alla difesa militare": i quali criteri non potranno far riferimento solo alla natura militare del soggetto interessato ai lavori, ma dovranno, in ogni caso, investire le caratteristiche oggettive e le finalita' dell'operato).

Massima n. 18257

L'equiparazione delle sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri alle opere destinate alla difesa militare - come tali esonerate dall'accertamento di conformita' agli strumenti urbanistici - non e' arbitraria o irragionevole, essendo correlata alla natura militare dell'Arma ed all'espletamento, ad essa demandato, di funzioni preordinate e strumentali alla difesa e all'integrita' territoriale. Non si tratta dunque, di un artificio legislativo inteso arbitrariamente ad estendere lo speciale regime delle opere di difesa militare ad opere di altra natura (in guisa da ledere le competenze regionali e degli enti locali relative al governo del territorio); tanto piu' che, ad evitare tale possibilita', l'equiparazione e' subordinata dalla legge all'esistenza, per ciascuna sede, di connotazioni operative, il cui accertamento resta riservato ai giudici di merito. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, l. 6 febbraio 1985, n. 16, in riferimento agli artt. 5, 9, comma secondo, 117, 118 e 128 Cost.). - S. n. 216/1985; v. anche massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16 (Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri), sollevata dal Consiglio di Stato, con riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117, 118 e 128 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze