Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1992

Corte cost., sent. 27 marzo 1992, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1992
Data di deposito
27 marzo 1992
Data di decisione
16 marzo 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:132

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18284

La previsione di una (mera) sanzione amministrativa, discrezionalmente determinata dal legislatore a carico dell'esercente la potesta' genitoriale che non adempie all'obbligo di sottoporre il bambino alla vaccinazione antipoliomelitica entro il primo anno di vita, non esclude la possibilita' che il giudice minorile (su ricorso del p.m., dei parenti, o d'ufficio) adotti, ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., i provvedimenti idonei per l'attuazione in forma specifica dell'obbligo di vaccinazione anche contro la volonta' dei genitori: in tal modo dovendo ritenersi specificamente tutelata la salute del minore nonche' il suo diritto all'istruzione, altrimenti compromesso dalla preclusione a frequentare la scuola dell'obbligo, prevista - a tutela della salute collettiva - nei confronti del bambino che non sia stato vaccinato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' della L. 4 febbraio 1966 n. 51, sollevata - in riferimento agli artt. 32 e 34 Cost. - assumendo l'incoercibilita' dell'obbligo di vaccinazione del minore in caso di inadempimento dei genitori). - V. anche massima seguente; circa l'obbligo dell'operatore sanitario di segnalare i casi di omissione o rifiuto di vaccinazione, v. S. n. 26/1991.

Massima n. 18285

La vaccinazione - o qualunque altro trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere - non e' configurabile quale trattamento coattivo ne' quando sia attuata dai genitori o su loro richiesta, ne' quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche contro la loro volonta', dal giudice dei minori (ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ.), sicche' non e' pertinente, al riguardo, il richiamo all'art. 13 Cost., concernente le garanzie della liberta' personale.

Massima n. 18286

La potesta' dei genitori nei confronti del minore non e' riconosciuta dall'art. 30, commi primo e secondo, Cost., come liberta' personale (cui si riferiscono le garanzie dell'art. 13 Cost.) ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite, donde il potere del giudice minorile di adottare, 'ex' artt. 333 e 336 cod. civ.: provvedimenti idonei a tutelare tale interesse in sostituzione od anche contro la volonta' dei genitori, quando - come nel caso di inadempimento all'obbligo di sottoporre il bambino alla vaccinazione antipoliomielitica - il loro comportamento pregiudichi beni fondamentali del minore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale delle norme della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) in riferimento agli artt. 32 e 34 della Costituzione, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dalla Sezione minorenni della Corte d'appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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