Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/1992
Corte cost., ord. 18 febbraio 1992, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/1992
- Data di deposito
- 18 febbraio 1992
- Data di decisione
- 5 febbraio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 17916
L'inapplicabilita' dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria e' giustificata da identica 'ratio', sia per le controversie promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, che per le controversie promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilita' dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto esclude la sospensione dei termini anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali). - nello stesso senso, su identica questione, O. n. 61/1985.
Massima n. 17917
L'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessita' di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e dei procuratori legali, rispetto ai quali non e' pertinente il riferimento alla tutela costituzionale del diritto alle ferie dei lavoratori subordinati. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento dei contributi pevidenziali). - S. n. 255/1987.
Massima n. 17918
L'esclusione dell'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale per alcune controversie (nella specie, quelle previdenziali), non pregiudica la fruizione del diritto alle ferie annuali da parte dei magistrati e dei dipendenti di enti, pubblici o privati, addetti ai rispettivi uffici legali, comportando soltanto che l'epoca di godimento delle ferie sia fissata - ai sensi dell'art. 2109, secondo comma, cod.civ. - tenendo conto, con opportuna turnazione, dell'esigenza che alcuni di essi siano presenti sul posto di lavoro durante il periodo feriale degli uffici giudiziari. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento dei contributi previdenziali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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