Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/1992
Corte cost., ord. 18 febbraio 1992, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/1992
- Data di deposito
- 18 febbraio 1992
- Data di decisione
- 3 febbraio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:56
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 10, comma 2, n. 9, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 18001
Manifesta infondatezza della questione in quanto la diversita' dei termini si riporta a differenti tipologie dei tributi, mentre, d'altra parte, la legge di delega stabilisce una unificazione di essi soltanto "ove possibile".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente e redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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