Corte costituzionale
Ordinanza n. 424/1992
Corte cost., ord. 9 novembre 1992, n. 424
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 424/1992
- Data di deposito
- 9 novembre 1992
- Data di decisione
- 22 ottobre 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:424
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 18859
Manifesta inammissibilita' della questione per non essere la stessa pregiudiziale alla definizione del giudizio ' a quo' in quanto la norma impugnata non e' applicabile quando - come nel caso - la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991). - nello stesso senso, S. n. 394/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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