Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1992

Corte cost., ord. 9 novembre 1992, n. 424

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
424/1992
Data di deposito
9 novembre 1992
Data di decisione
22 ottobre 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:424

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 18859

Manifesta inammissibilita' della questione per non essere la stessa pregiudiziale alla definizione del giudizio ' a quo' in quanto la norma impugnata non e' applicabile quando - come nel caso - la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991). - nello stesso senso, S. n. 394/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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