Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/1992

Corte cost., ord. 27 luglio 1992, n. 378

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
378/1992
Data di deposito
27 luglio 1992
Data di decisione
9 luglio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:378

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18712

Non puo' dirsi manifestamente infondato il dubbio che l'art. 425, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui stabilisce che il giudice delle indagini preliminari, quando risulta evidente il difetto di imputabilita', pronuncia senz'altro sentenza di non luogo a procedere applicando le misure di sicurezza nei casi e modi previsti dalla legge, contrasti con gli artt. 24, 3 e 76 Cost.. La preclusione - che la norma comporta - di ulteriori accertamenti da cui possa derivare una pronuncia assolutoria sul merito - tranne che non sia gia' risultato evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisca o non sia previsto dalla legge come reato - legittima infatti il sospetto di una irragionevole compressione - non bilanciata da contrapposte esigenze di economia processuale - del diritto di difesa, e ad un tempo di una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al trattamento dei non imputabili nel giudizio direttissimo e nel processo innanzi al pretore, nei quali i suddetti accertamenti e pronuncia sono invece in ogni caso possibili. Inoltre, in relazione al n. 52, sesto periodo, dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nel quale, tra le cause che legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere non v'e' menzione di quella relativa al difetto di imputabilita', si prospetta anche un possibile eccesso di delega. Pertanto, dato che tale questione e' pregiudiziale alla decisione di altra, di cui la Corte e' gia' investita, concernente l'art. 426 cod.proc.pen. - sospeso tale giudizio - anche nei confronti dell'art. 425, primo comma, cod.proc.pen,. in parte qua, va promosso d'ufficio, da parte della stessa Corte, in riferimento ai suindicati parametri, incidente di legittimita' costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile;

Ordina la sospensione del giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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