Corte costituzionale
Ordinanza n. 361/1992
Corte cost., ord. 23 luglio 1992, n. 361
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 361/1992
- Data di deposito
- 23 luglio 1992
- Data di decisione
- 8 luglio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:361
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 19, comma 5, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
- art. 14, ss., decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 18692
Come gia' affermato, le norme che prevedono il condono tributario sono da ritenersi costituzionalmente legittime anche in ordine alle posizioni di chi ha pagato le imposte e di chi le paga in via agevolata, in considerazione delle finalita' da realizzare (riduzione del contenzioso tributario e realizzazione del gettito delle imposte). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli art. 19, quinto comma, 14 e seguenti, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, e 34, l. 30 dicembre 1991 n. 413, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, Cost.). - S. nn. 119/1980, 33/1981 e O. n. 548/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, quinto comma, e 14 e segg. del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione, sollevate dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze