Corte costituzionale

Ordinanza n. 361/1992

Corte cost., ord. 23 luglio 1992, n. 361

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
361/1992
Data di deposito
23 luglio 1992
Data di decisione
8 luglio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:361

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 19, comma 5, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
  • legge n. 516 del 7 agosto 1982
  • art. 14, ss., decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 18692

Come gia' affermato, le norme che prevedono il condono tributario sono da ritenersi costituzionalmente legittime anche in ordine alle posizioni di chi ha pagato le imposte e di chi le paga in via agevolata, in considerazione delle finalita' da realizzare (riduzione del contenzioso tributario e realizzazione del gettito delle imposte). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli art. 19, quinto comma, 14 e seguenti, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, e 34, l. 30 dicembre 1991 n. 413, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, Cost.). - S. nn. 119/1980, 33/1981 e O. n. 548/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, quinto comma, e 14 e segg. del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione, sollevate dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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