Corte costituzionale
Ordinanza n. 347/1992
Corte cost., ord. 20 luglio 1992, n. 347
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 347/1992
- Data di deposito
- 20 luglio 1992
- Data di decisione
- 7 luglio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:347
Norme oggetto del giudizio
- unico, legge della Regione Calabria n. 29 del 4 maggio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 18591
Come gia' affermato in analoga fattispecie, la previsione del prolungamento o meno dell'eta' del collocamento a riposo dei pubblici dipendenti e' affidata alla discrezionalita' del legislatore, sia esso nazionale o regionale, che prende in esame esigenze di varia natura, rimanendo ferma la regola generale del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Pertanto, a metro della legittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria che per il personale dirigenziale regionale non inquadrato nella massima qualifica prevede, in applicazione di detta regola, il collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta', non puo' essere assunta la norma, di carattere derogatorio, della medesima legge, che consente - in determinate condizioni - che i dirigenti inquadrati nella massima qualifica siano trattenuti in servizio fino al settantesimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, Cost.). - In senso conforme: S. nn. 440/1991, 490/1991 e O. n. 193/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria n. 29 del 4 maggio 1990 (Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo), in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione sollevata dal Tribunale amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro, con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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