Corte costituzionale

Ordinanza n. 347/1992

Corte cost., ord. 20 luglio 1992, n. 347

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
347/1992
Data di deposito
20 luglio 1992
Data di decisione
7 luglio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:347

Norme oggetto del giudizio

  • unico, legge della Regione Calabria n. 29 del 4 maggio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 18591

Come gia' affermato in analoga fattispecie, la previsione del prolungamento o meno dell'eta' del collocamento a riposo dei pubblici dipendenti e' affidata alla discrezionalita' del legislatore, sia esso nazionale o regionale, che prende in esame esigenze di varia natura, rimanendo ferma la regola generale del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Pertanto, a metro della legittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria che per il personale dirigenziale regionale non inquadrato nella massima qualifica prevede, in applicazione di detta regola, il collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta', non puo' essere assunta la norma, di carattere derogatorio, della medesima legge, che consente - in determinate condizioni - che i dirigenti inquadrati nella massima qualifica siano trattenuti in servizio fino al settantesimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, Cost.). - In senso conforme: S. nn. 440/1991, 490/1991 e O. n. 193/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria n. 29 del 4 maggio 1990 (Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo), in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione sollevata dal Tribunale amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro, con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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