Corte costituzionale
Ordinanza n. 34/1992
Corte cost., ord. 3 febbraio 1992, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 34/1992
- Data di deposito
- 3 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:34
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17955
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera applicativa con la celebrazione della udienza preliminare e con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicche', pendendo il procedimento a quo davanti al giudice del dibattimento, le norme stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il tribunale rimettente e' chiamato ad adottare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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