Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1992

Corte cost., ord. 3 febbraio 1992, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
34/1992
Data di deposito
3 febbraio 1992
Data di decisione
22 gennaio 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:34

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17955

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera applicativa con la celebrazione della udienza preliminare e con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicche', pendendo il procedimento a quo davanti al giudice del dibattimento, le norme stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il tribunale rimettente e' chiamato ad adottare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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