Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1992

Corte cost., ord. 15 luglio 1992, n. 338

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
338/1992
Data di deposito
15 luglio 1992
Data di decisione
2 luglio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:338

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 880 del 17 dicembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 18592

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale la Corte puo' pronunciarsi solo sulla questione sollevata dal giudice 'a quo' nell'ordinanza di rimessione, e non puo' prendere in considerazione una diversa questione rappresentata dalla parte privata nella memoria di costituzione. (Nel caso di specie il giudice 'a quo' ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, nella parte in cui non prevedeva che il piu' favorevole trattamento tributario previsto si applicasse anche dalle successioni aperte anteriormente al 1 gennaio 1986 - 'rectius' 1 luglio 1986 - mentre la parte privata ha rappresentato, nella memoria di costituzione, la diversa questione relativa alla maggiore somma dichiarata esente dalla legge successiva rispetto a quella prevista dalla normativa precedente).

Massima n. 18593

Il comma primo bis, dell'impugnato art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, (aggiunto dall'art. 12, comma ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154) ha esteso l'applicazione del sistema di tassazione automatica anche alle successioni apertesi (come nella specie) in data anteriore al 1 luglio 1986. Priva di fondamento e', di conseguenza, la formulata censura di incostituzionalita', in quanto basata sul presupposto che solo alle successioni apertesi in data posteriore al 1 luglio 1986 sarebbe applicabile il piu' favorevole trattamento tributario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni), in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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