Corte costituzionale
Ordinanza n. 338/1992
Corte cost., ord. 15 luglio 1992, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 338/1992
- Data di deposito
- 15 luglio 1992
- Data di decisione
- 2 luglio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:338
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 880 del 17 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 18592
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale la Corte puo' pronunciarsi solo sulla questione sollevata dal giudice 'a quo' nell'ordinanza di rimessione, e non puo' prendere in considerazione una diversa questione rappresentata dalla parte privata nella memoria di costituzione. (Nel caso di specie il giudice 'a quo' ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, nella parte in cui non prevedeva che il piu' favorevole trattamento tributario previsto si applicasse anche dalle successioni aperte anteriormente al 1 gennaio 1986 - 'rectius' 1 luglio 1986 - mentre la parte privata ha rappresentato, nella memoria di costituzione, la diversa questione relativa alla maggiore somma dichiarata esente dalla legge successiva rispetto a quella prevista dalla normativa precedente).
Massima n. 18593
Il comma primo bis, dell'impugnato art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, (aggiunto dall'art. 12, comma ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154) ha esteso l'applicazione del sistema di tassazione automatica anche alle successioni apertesi (come nella specie) in data anteriore al 1 luglio 1986. Priva di fondamento e', di conseguenza, la formulata censura di incostituzionalita', in quanto basata sul presupposto che solo alle successioni apertesi in data posteriore al 1 luglio 1986 sarebbe applicabile il piu' favorevole trattamento tributario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni), in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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