Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1992

Corte cost., ord. 8 luglio 1992, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
328/1992
Data di deposito
8 luglio 1992
Data di decisione
29 giugno 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:328

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981
  • art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 18506

Questione gia' dichiarata non fondata e, quindi, manifestamente infondata. - v. S. n. 560/1989 e O. n. 108/1990.

Massima n. 18507

Il potere del giudice tributario di accertare i fatti attraverso organi statali, eventualmente anche estranei all'amministrazione finanziaria e della cui perizia ed imparzialita' non e' dato dubitare, garantisce a sufficienza il diritto di difesa del contribuente, e tale considerazione - posta a base di precedenti pronunce di rigetto riferite all'art. 24 Cost. - vale anche ad escludere che l'impossibilita' per le Commissioni tributarie di avvalersi di organi tecnici per indagini peritali contrasti con gli artt. 101 e 102 Cost., peraltro invocati in modo del tutto generico, ossia senza nessuna indicazione dei profili sotto i quali si manifesterebbe l'asserito contrasto. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 35, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost.). - v. S. n. 560/1989, O. n. 108/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze