Corte costituzionale
Ordinanza n. 322/1992
Corte cost., ord. 8 luglio 1992, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 322/1992
- Data di deposito
- 8 luglio 1992
- Data di decisione
- 29 giugno 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:322
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 18543
Questione gia' dichiarata infondata e quindi manifestamente infondata. - S. n. 494/1991 e O. n. 545/1987.
Massima n. 18544
Data la non comparabilita' delle relative fattispecie, la diversita' dei termini previsti (cinque o sei anni per il fisco e solo diciotto mesi per il contribuente) dagli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973, rispettivamente per l'accertamento delle imposte evase e per l'istanza di rimborso di imposte erroneamente versate, non comporta violazione del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). - In senso conforme: O. n. 871/1988.
Massima n. 18545
Il principio della capacita' contributiva, riguardando l'idoneita' del soggetto dell'obbligazione d'imposta, attiene alla garanzia sostanziale della proporzionalita' dell'imposta stessa alla capacita' del contribuente, e non puo' quindi riferirsi alla materia del processo tributario quale quella disciplinata dall'impugnato art. 38 d.P.R. n. 602/1973 prevedente i termini di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte erroneamente versate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973. n. 602 sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.). - In senso conforme v. ord. n. 108/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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