Corte costituzionale
Ordinanza n. 319/1992
Corte cost., ord. 8 luglio 1992, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 319/1992
- Data di deposito
- 8 luglio 1992
- Data di decisione
- 29 giugno 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:319
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 2, dirett. 45, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 6, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 18528
Fra le disposizioni dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981 - secondo il quale le sanzioni sostitutive possono essere applicate solo per i reati di competenza del pretore - e dell'art. 444 cod.proc.pen. - che in caso di accoglimento della richiesta di applicazione della pena, prevede che le sanzioni sostitutive possono essere irrogate anche per i reati di competenza del tribunale - non sussiste - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - una incompatibilita' tale da esigere e legittimare una norma di coordinamento che della prima sancisca in effetti l'abrogazione. La emanazione di una norma siffatta da parte del legislatore delegato avrebbe infatti oltrepassato i limiti propri dei poteri ad esso conferiti dall'art. 6 della legge n. 81 del 1987, che certo non gli consentivano di apportare modifiche - possibili solo attraverso un intervento legislativo estraneo alla funzione di coordinamento - alla disciplina sostanziale delle sanzioni sostitutive. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 - in relazione agli artt. 6 e 2 n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost., degli artt. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in parte 'qua'). - Sui rapporti fra l'istituto del patteggiamento e le sanzioni sostitutive: O. n. 442/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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