Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/1992

Corte cost., ord. 8 luglio 1992, n. 319

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
319/1992
Data di deposito
8 luglio 1992
Data di decisione
29 giugno 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:319

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18528

Fra le disposizioni dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981 - secondo il quale le sanzioni sostitutive possono essere applicate solo per i reati di competenza del pretore - e dell'art. 444 cod.proc.pen. - che in caso di accoglimento della richiesta di applicazione della pena, prevede che le sanzioni sostitutive possono essere irrogate anche per i reati di competenza del tribunale - non sussiste - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - una incompatibilita' tale da esigere e legittimare una norma di coordinamento che della prima sancisca in effetti l'abrogazione. La emanazione di una norma siffatta da parte del legislatore delegato avrebbe infatti oltrepassato i limiti propri dei poteri ad esso conferiti dall'art. 6 della legge n. 81 del 1987, che certo non gli consentivano di apportare modifiche - possibili solo attraverso un intervento legislativo estraneo alla funzione di coordinamento - alla disciplina sostanziale delle sanzioni sostitutive. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 - in relazione agli artt. 6 e 2 n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost., degli artt. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in parte 'qua'). - Sui rapporti fra l'istituto del patteggiamento e le sanzioni sostitutive: O. n. 442/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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