Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/1992

Corte cost., ord. 24 giugno 1992, n. 305

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
305/1992
Data di deposito
24 giugno 1992
Data di decisione
15 giugno 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:305

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18441

Il principio della parita' fra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identita' tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore. La previsione di un diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, deve trovare una ragionevole motivazione nella sua peculiare posizione istituzionale, nella funzione ad esso attribuita e nelle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia.

Massima n. 18442

Il divieto di impugnazione per il P.M. avverso le sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato non ledono il principio di parita' processuale tra accusa e difesa (v. massima A) dal momento che esso trova fondamento, da un lato, nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato, dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 2, dir. 3, l. 16 febbraio 1987, n. 81). - v., nello stesso senso, S. n. 363/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e in relazione all'art. 2 n. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), dalla Corte di assise d'appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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