Corte costituzionale
Ordinanza n. 305/1992
Corte cost., ord. 24 giugno 1992, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 305/1992
- Data di deposito
- 24 giugno 1992
- Data di decisione
- 15 giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:305
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 2, dirett. 3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 18441
Il principio della parita' fra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identita' tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore. La previsione di un diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, deve trovare una ragionevole motivazione nella sua peculiare posizione istituzionale, nella funzione ad esso attribuita e nelle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia.
Massima n. 18442
Il divieto di impugnazione per il P.M. avverso le sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato non ledono il principio di parita' processuale tra accusa e difesa (v. massima A) dal momento che esso trova fondamento, da un lato, nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato, dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 2, dir. 3, l. 16 febbraio 1987, n. 81). - v., nello stesso senso, S. n. 363/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e in relazione all'art. 2 n. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), dalla Corte di assise d'appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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