Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/1992

Corte cost., ord. 12 giugno 1992, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
270/1992
Data di deposito
12 giugno 1992
Data di decisione
3 giugno 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:270

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18405

Come la Corte ha gia' affermato, una volta formulate le richieste, la disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen. per il compimento delle indagini preliminari non ha piu' modo di operare, risultando tale disciplina in funzione dell'attivita' di indagine compiuta d'iniziativa del pubblico ministero, e non potendo quindi interferire su quelle successivamente disposte dal giudice. Pertanto - contro quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione - il decorso dei termini di cui agli artt. 405, 406 e 407, non impedisce al giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale di ordinare al pubblico ministero, con le necessarie indicazioni, la riapertura delle indagini prevista dall'art. 414, attraverso l'esercizio del potere di cui all'art. 554, secondo comma, quale risulta in seguito alla sentenza n. 445 del 1990, fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Di conseguenza, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il 'petitum' perseguito dal giudice 'a quo', viene meno il presupposto del sollevato incidente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 414 cod. proc. pen., 'in parte qua', sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost.). - O. n. 436/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 414 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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