Corte costituzionale
Ordinanza n. 270/1992
Corte cost., ord. 12 giugno 1992, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 270/1992
- Data di deposito
- 12 giugno 1992
- Data di decisione
- 3 giugno 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:270
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18405
Come la Corte ha gia' affermato, una volta formulate le richieste, la disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen. per il compimento delle indagini preliminari non ha piu' modo di operare, risultando tale disciplina in funzione dell'attivita' di indagine compiuta d'iniziativa del pubblico ministero, e non potendo quindi interferire su quelle successivamente disposte dal giudice. Pertanto - contro quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione - il decorso dei termini di cui agli artt. 405, 406 e 407, non impedisce al giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale di ordinare al pubblico ministero, con le necessarie indicazioni, la riapertura delle indagini prevista dall'art. 414, attraverso l'esercizio del potere di cui all'art. 554, secondo comma, quale risulta in seguito alla sentenza n. 445 del 1990, fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Di conseguenza, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il 'petitum' perseguito dal giudice 'a quo', viene meno il presupposto del sollevato incidente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 414 cod. proc. pen., 'in parte qua', sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost.). - O. n. 436/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 414 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze