Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/1992
Corte cost., ord. 24 gennaio 1992, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/1992
- Data di deposito
- 24 gennaio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 29, legge n. 17 del 17 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 17984
Alla luce della costante giurisprudenza della Corte che, in relazione al precetto della capacita' contributiva, ha piu' volte ribadito la legittimita' del ricorso a presunzioni in materia tributaria purche' non irragionevoli e fondate su indici concretamente rivelatori di ricchezza, indipendentemente quindi dalla ricorrenza dei requisiti dell'art. 2729 c.c., attinente alla formazione della prova nella diversa sfera dei rapporti tra privati, va affermata la ragionevolezza, ed esclusa quindi la violazione dell'art. 53, comma primo, della Costituzione, della previsione normativa contenuta nell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, che, relativamente ai contribuenti in regime forfettario, consente all'Amministrazione, in presenza di scritture semplificate, di rettificare le dichiarazioni avvalendosi di presunzioni extracontabili (dimensioni ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni strumentali impiegati, numero, qualita' e retribuzione degli addetti, ecc.) nella stessa norma indicate e che, in base a massime di comune esperienza, costituiscono indice di significazione di conseguiti ricavi.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, in riferimento all'art. 53, comma primo, della Costituzione). - Sulla legittimita' del ricorso a presunzioni in materia tributaria v., da ultimo S. n. 103/1991 e O. nn. 21/1988 e 982/1988 e nn. 221/1987, 334/1987 e 586/1987. - Sull'inapplicabilita' alle presunzioni in materia tributaria dell'art. 2729 cod.civ., v. S. n. 283/1987.
Massima n. 17986
La circostanza che all'Amministrazione, cui, alla luce della previsione normativa contenuta nell'art. 2, comma ventinovesimo della legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' consentito, relativamente ai contribuenti in regime forfettario, di rettificare le dichiarazioni avvalendosi di presunzioni extracontabili (dimensioni ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni strumentali impiegati, numero, qualita' e retribuzione degli addetti, ecc.) nella stessa norma indicate, sia imposto di indicare specificamente nell'avviso di accertamento (anche in funzione ed a supporto del successivo sindacato giurisdizionale) i fatti che danno fondamento alle presunzioni, appresta al contribuente un'adeguata rete di garanzie che esclude l'ipotizzabilita' di lesioni al diritto costituzionale di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, in riferimento all'art. 24 della Costituzione).
Massima n. 17991
Riguardo alla norma dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente all'Amministrazione, relativamente ai contribuenti in regime forfettario, di rettificare le dichiarazioni avvalendosi di presunzioni extracontabili nella stessa norma indicate, non sono utilmente invocabili i principi costituzionali della progressivita' dell'imposta - non venendo in discussione criteri di progressivita' in materia di I.V.A., che e' imposta sui consumatori finali e non sugli imprenditori - e del diritto al lavoro, non potendo stabilirsi alcuna contrapposizione tra diritto al lavoro e dovere di concorrere alle spese pubbliche. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, in riferimento agli artt. 53, comma secondo, e 4, della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 29, della legge 17 febbraio 1985 n. 17 (Conversione con modificazioni, del d.-l. 19 dicembre 1984 n. 853, recante disposizioni in materia di IVA e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, 24, 53, comma primo e secondo, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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