Corte costituzionale

Ordinanza n. 213/1992

Corte cost., ord. 11 maggio 1992, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
213/1992
Data di deposito
11 maggio 1992
Data di decisione
4 maggio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:213

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18313

Il termine per avanzare la richiesta di applicazione della pena concordata deve essere, necessariamente, individuato al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, in quanto successivamente non sarebbero piu' giustificati i benefici concessi all'imputato ne' dallo scopo, ormai impossibile, di eliminare il dibattimento, ne' dalle scelte fatte dall'imputato, e non risulterebbe realizzata la finalita' dell'istituto di assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi; per cui rientra tra le valutazioni dell'imputato, da effettuarsi prima della determinazione in ordine alla scelta del rito, anche la previsione della possibile evenienza della modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria dibattimentale. Non sussiste pertanto la denunciata disparita' di trattamento tra imputati per i quali sia stato aperto il dibattimento e imputati per i quali non lo sia stato, trattandosi di situazioni non omogenee; ne' e' compresso il diritto alla difesa; ne' risultano frustrate le finalita' della pena non connesse al c.d. patteggiamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.). - V. in tema di deflazione dei procedimenti con i riti alternativi le sent. nn. 277/1990, 593/1990, 355/1990 e 421/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del codice di procedura penale, come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono, in caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la possibilità per l'imputato di richiedere l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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