Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1992

Corte cost., ord. 16 aprile 1992, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
184/1992
Data di deposito
16 aprile 1992
Data di decisione
15 aprile 1992
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:184

Parametri

Massime

Massima n. 18051

L'ordinanza che - concludendo la fase di mera delibazione senza contraddittorio - dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e ne ordina la notificazione al convenuto, lascia impregiudicata ogni decisione, anche in punto di ammissibilita', nella successiva fase a contraddittorio pieno.

Massima n. 18052

Il conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonche' del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al rifiuto dello stesso Ministro di dar corso, mediante proposta del relativo d.P.R., alla deliberazione di nomina del Presidente della Corte d'appello di Palermo adottata dal ricorrente Consiglio superiore nella seduta dell'11 dicembre 1991, va dichiarato ammissibile in sede di prima delibazione (art. 37, comma quarto, L. n. 87 del 1953), in quanto, per un verso ciascuno degli organi interessati al conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 105, 110, 95 Cost.); mentre, per altro verso, e' lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual'e' quella conferita al C.S.M. in ordine allo 'status' dei magistrati (art. 105 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonché del Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati agli organi indicati nel ricorso stesso entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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