Corte costituzionale
Ordinanza n. 131/1992
Corte cost., ord. 25 marzo 1992, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 131/1992
- Data di deposito
- 25 marzo 1992
- Data di decisione
- 16 marzo 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 3, legge n. 55 del 19 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 18221
Manifesta inammissibilita' della questione, per sopravvenuto difetto di rilevanza, in quanto la disposizione impugnata (art. 9, terzo comma, legge 19 marzo 1990, n. 55) e' stata abrogata con d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12.7.1991, n. 203, norma quest'ultima immediatamente applicabile nel giudizio 'a quo' in considerazione della sua natura processuale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania con ordinanza del 26 ottobre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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