Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1992

Corte cost., ord. 25 marzo 1992, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
131/1992
Data di deposito
25 marzo 1992
Data di decisione
16 marzo 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 3, legge n. 55 del 19 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 18221

Manifesta inammissibilita' della questione, per sopravvenuto difetto di rilevanza, in quanto la disposizione impugnata (art. 9, terzo comma, legge 19 marzo 1990, n. 55) e' stata abrogata con d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12.7.1991, n. 203, norma quest'ultima immediatamente applicabile nel giudizio 'a quo' in considerazione della sua natura processuale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania con ordinanza del 26 ottobre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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