Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1992

Corte cost., ord. 19 marzo 1992, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
115/1992
Data di deposito
19 marzo 1992
Data di decisione
4 marzo 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:115

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18358

La possibilita' - consentita dall'attuale codice di procedura penale come gia' da quello previgente, ma esclusa nell'ordinaria sede civile - che la parte civile, e non anche l'imputato, renda testimonianza, non comporta violazione del principio di eguaglianza ne' del diritto di difesa. Il legislatore, ritenendo che la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande nella ricerca della verita' processuale, ha infatti considerato preminente l'interesse pubblico all'accertamento dei reati su quello delle parti alla risoluzione delle liti civili e, d'altra parte, alla luce di un ormai fermo orientamento giurisprudenziale, la deposizione della persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, deve essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento, non potendosi equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all'esito della causa. (Manifesta infondatezza della questione Cost., dell'art. 197, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui non include, tra i soggetti per i quali vi e' incompatibilita' per l'ufficio di testimone, la parte civile.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Isernia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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