Corte costituzionale
Ordinanza n. 115/1992
Corte cost., ord. 19 marzo 1992, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 115/1992
- Data di deposito
- 19 marzo 1992
- Data di decisione
- 4 marzo 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:115
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18358
La possibilita' - consentita dall'attuale codice di procedura penale come gia' da quello previgente, ma esclusa nell'ordinaria sede civile - che la parte civile, e non anche l'imputato, renda testimonianza, non comporta violazione del principio di eguaglianza ne' del diritto di difesa. Il legislatore, ritenendo che la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande nella ricerca della verita' processuale, ha infatti considerato preminente l'interesse pubblico all'accertamento dei reati su quello delle parti alla risoluzione delle liti civili e, d'altra parte, alla luce di un ormai fermo orientamento giurisprudenziale, la deposizione della persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, deve essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento, non potendosi equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all'esito della causa. (Manifesta infondatezza della questione Cost., dell'art. 197, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui non include, tra i soggetti per i quali vi e' incompatibilita' per l'ufficio di testimone, la parte civile.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Isernia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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