Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1991

Corte cost., sent. 2 marzo 1991, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/1991
Data di deposito
2 marzo 1991
Data di decisione
25 febbraio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:96

Norme oggetto del giudizio

  • art. 99, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 16964

Il trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro (del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento a fini previdenziali), deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa, non soltanto al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. Costituisce, pertanto, compito del legislatore assicurare che tale proporzionalita' ed adequatezza perdurino, secondo valutazioni rimesse alla sua discrezionalita', anche con riguardo alle disponibilita' finanziarie, purche' esercitata in modo non irragionevole ed arbitrario.

Massima n. 16965

L'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, a parita' di requisiti e di contribuzione, deve essere identico per ogni pubblico dipendente in relazione al momento in cui e' collocato a riposo, ne' deve influire sulla sua misura complessiva la localita' di residenza. L'art. 99, ult. c., l. 29 dicembre 1973 n.1092, quindi, limitatamente, a seguito dell'entrata in vigore della l. 7 marzo 1985 n. 82, ai ratei maturati posteriormente al 1 gennaio 1984, col disporre che l'indennita' integrativa speciale non compete ai dipendenti statali in pensione " nel caso che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero", introduce un elemento discriminatorio ed irrazionale rispetto agli altri pensionati: in quanto l'inflazione che si produce in ciascun paese influisce normalmente sul corso dei cambi e il valore monetario in lire italiane non resta immutato per chi risiede all'estero. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 99, ultimo comma, legge 29 dicembre 1973 n. 1092, in riferimento all'art. 3 Cost., restando assorbiti gli altri parametri costituzionali indicati dall'autorita' remittente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze