Corte costituzionale
Sentenza n. 96/1991
Corte cost., sent. 2 marzo 1991, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/1991
- Data di deposito
- 2 marzo 1991
- Data di decisione
- 25 febbraio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 16964
Il trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro (del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento a fini previdenziali), deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa, non soltanto al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. Costituisce, pertanto, compito del legislatore assicurare che tale proporzionalita' ed adequatezza perdurino, secondo valutazioni rimesse alla sua discrezionalita', anche con riguardo alle disponibilita' finanziarie, purche' esercitata in modo non irragionevole ed arbitrario.
Massima n. 16965
L'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, a parita' di requisiti e di contribuzione, deve essere identico per ogni pubblico dipendente in relazione al momento in cui e' collocato a riposo, ne' deve influire sulla sua misura complessiva la localita' di residenza. L'art. 99, ult. c., l. 29 dicembre 1973 n.1092, quindi, limitatamente, a seguito dell'entrata in vigore della l. 7 marzo 1985 n. 82, ai ratei maturati posteriormente al 1 gennaio 1984, col disporre che l'indennita' integrativa speciale non compete ai dipendenti statali in pensione " nel caso che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero", introduce un elemento discriminatorio ed irrazionale rispetto agli altri pensionati: in quanto l'inflazione che si produce in ciascun paese influisce normalmente sul corso dei cambi e il valore monetario in lire italiane non resta immutato per chi risiede all'estero. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 99, ultimo comma, legge 29 dicembre 1973 n. 1092, in riferimento all'art. 3 Cost., restando assorbiti gli altri parametri costituzionali indicati dall'autorita' remittente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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