Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1991
Corte cost., sent. 8 febbraio 1991, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1991
- Data di deposito
- 8 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:69
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- legge n. 881 del 25 ottobre 1977
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 28, protocolli sullo Statuto Corte di giustizia
- patto internazionale dei diritti civili e politici
- art. 29, protocolli sullo Statuto Corte di giustizia
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 101, Costituzione
- art. 21, Costituzione
Massime
Massima n. 16992
Riguardo alla regola della pubblicita' dei giudizi, piu' volte affermata e ribadita dalla Corte come coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento fondato sulla sovranita' popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, specie - per la qualita' dei valori, beni e interessi da proteggere - nei giudizi penali, si e' riconosciuta la possibilita' di eccezioni, determinate da ragioni obiettive e razionali, per " singole categorie di procedimenti ". Ed anche nelle norme sul "processo giusto" di vari atti internazionali concernenti la tutela dei diritti dell'uomo, al principio della pubblicita', posto a garanzia dell'imputato, sono previste deroghe non solo per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e moralita', ma anche per giuste esigenze affidate alla valutazione del giudice. - Sul principio della pubblicita' dei giudizi: S. nn. 65/1965, 12/1971, 16/1981, 17/1981, 212/1986, 50/1989. - Sulla possibilita' di eccezioni al principio: S. nn. 212/1986, 50/1989.
Massima n. 16993
La mancanza di pubblicita' e' una delle caratteristiche del giudizio abbreviato, previsto dal nuovo codice di procedura penale come uno dei mezzi per realizzare una maggiore speditezza e celerita' nella definizione dei processi penali. Ma per verificare se circostanze particolari, come l'accordo delle parti e la situazione del processo pronto per la decisione allo stato degli atti, tipici connotati di tale giudizio, siano sufficienti a giustificare o no, sotto il profilo costituzionale invocato, la deroga (v. massima A) al principio della pubblicita' dei giudizi, e' indispensabile una considerazione del problema non limitata al giudizio abbreviato transitorio richiesto dall'imputato alla presenza del pubblico presente alle formalita' di apertura del dibattimento (concernente un reato di competenza della Corte d'assise) come avvenuto nel caso di specie, - ma estesa anche alle ipotesi di giudizio abbreviato transitorio richiesto nel corso dell'istruzione e, piu' ancora, all'ipotesi tipica del giudizio abbreviato ordinario, che si colloca nell'ambito dell'udienza preliminare. Di conseguenza, poiche la varieta' delle ipotesi in relazione sia al tempo che all'oggetto del processo, comporta una gamma di possibili soluzioni, non e' consentito alla Corte di pronunciarsi nel merito quando - come nel caso di specie - la questione sollevata in proposito non sia stata formulata in modo univoco, ma oscillando tra una prospettazione riguardante il solito giudizio abbreviato transitorio, di cui al denunciato art. 247, secondo comma, delle norme di attuazione, ed una prospettazione comprensiva anche delle altre due ipotesi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247, secondo comma, d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in riferimento agli artt. 101 e 21 Cost.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte di assise di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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