Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1991
Corte cost., sent. 8 febbraio 1991, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1991
- Data di deposito
- 8 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 1002 del 31 luglio 1956
Parametri
Massime
Massima n. 17120
Secondo un costante orientamento, va dichiarato inammissibile l'intervento innanzi alla Corte costituzionale di un soggetto che non sia parte del giudizio a quo. (Fattispecie in tema di intervento dell'Associazione panificatori artigiani ed affini di Bologna, in un giudizio avente per oggetto la legittimita' costituzionale della necessita' della autorizzazione della Camera di commercio per l'attivazione di nuovi panifici). - In questo senso, da ultimo: S. n. 124/1990.
Massima n. 17122
Tra i due estremi costituiti dal pieno ed assoluto riconoscimento della liberta' di iniziativa economica privata e, all'opposto, dalla riserva di esercitare determinate imprese, si collocano vari possibili modelli settoriali connotati da un piu' o meno intenso intervento pubblico nell'economia, la cui concreta misura e' demandata al legislatore ordinario, spettando alla Corte costituzionale solo l'identificazione del fine sociale e della riferibilita' ad esso di programmi e controlli in generale e piu' in particolare - come nella specie - di speciali regimi autorizzatori. Tale valutazione di riferibilita' puo' sottendere anche un giudizio sull'idoneita' minima - che ridonda in ragionevolezza - della limitazione della liberta' di iniziativa economica privata per il raggiungimento del fine sociale medesimo; ma non puo' esorbitare nel merito del provvedimento legislativo. - In questo senso, da ultimo: S. n. 446/1988. - Su vari casi di limitazioni dell'iniziativa economica privata in ragione del perseguimento di un'apprezzabile utilita' sociale: S. nn. 20/1980, 137/1971, 200/1975, 144/1970, 97/1969, 60/1965, 11/1960.
Massima n. 17123
L'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che, apportando dei correttivi (anche se settoriali e assai circoscritti) a un precedente assetto maggiormente liberista, condiziona l'attivazione di nuovi panifici all'autorizzazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Provincia, sul presupposto della ritenuta opportunita' del nuovo impianto in relazione alla densita' dei panifici esistenti e del volume della produzione nella localita' dove e' richiesta l'autorizzazione, e' frutto di una scelta consapevole del legislatore che, nell'ottica di indirizzo e coordinamento a fini sociali della liberta' di iniziativa economica privata, ha inteso predisporre un sistema, di cui i fini sociali perseguiti giustificano la specialita' anche di fronte al principio di eguaglianza. La disciplina adottata appare infatti ragionevole in quanto mira a salvaguardare l'equilibrio locale di mercato tra domanda e offerta in un settore merceologico particolarissimo come quello del pane. Ed anche se le mutate abitudini alimentari possono avere in concreto affievolito la funzione sociale di detto alimento, da un lato non hanno reso irragionevole la disciplina settoriale censurata, dall'altro, comunque, spetterebbe pur sempre al legislatore ordinario, e non alla Corte costituzionale, una eventuale nuova valutazione complessiva degli interessi in gioco, volta a verificare se l'ipotizzato affievolimento dell'esigenza tutelata non giustifichi piu' la vigente normativa protezionistica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, della legge 31 luglio 1956, n. 1002, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.)
Massima n. 17124
Come si desume dagli argomenti, letterali e logici, che si traggono dallo stesso art. 2 e dall'art. 11 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e dall'art. 5 del R.D. L. 21 luglio 1938, n. 1609 (sostanzialmente ripristinato dall'art. 2 della legge n. 1002 del 1956, dopo la parentesi "liberista" introdotta in materia con la legge 7 novembre 1949, n. 857) la valutazione in base alla quale si esercita il potere autorizzatorio conferito alle Camere di commercio riguardo all'attivazione di nuovi panifici e' circoscritta in un ambito territoriale certamente non estensibile - a differenza da quanto affermato in alcune pronunce di T.A.R. - a tutto il territorio regionale o financo nazionale, ma - in conformita' alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e alle direttive del Ministero dell'industria - identificabile con il territorio comunale, o con aree infra-comunali, mai esorbitanti dalla circoscrizione provinciale, per ineludibili esigenze di coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che induce ad escludere la possibilita' di riferire ad organi provinciali (quali le Camere di commercio) ricognizioni tecniche e considerazioni di opportunita' incidenti in una zona di mercato piu' ampia dell'area territoriale di competenza dell'organo medesimo. Peraltro il coordinamento dell'art. 2, della legge n. 1002 del 1956, con il su indicato art. 11 - che contempla il trasporto e la libera esportazione del pane da un comune all'altro senza limitazioni di distanza - fa escludere che la disposizione censurata impedisca l'apertura di nuovi panifici a carattere industriale, anche quando la loro produzione sia destinata in larga prevalenza, o addirittura per la totalita', a soddisfare il fabbisogno di localita' diverse da quelle dove venga richiesta l'autorizzazione, essendo anzi possibile - come anche si e' riconosciuto nelle direttive ministeriali - l'imposizione, da parte della stessa Camera di commercio, nel contesto dell'autorizzazione, dell'obbligo di destinare la parte di produzione risultante eccedente rispetto al fabbisogno locale, all'esportazione in altra localita', al fine di impedire che l'offerta di pane destinato alla localita' dove deve essere aperto l'impianto superi la domanda. Cosi' interpretata, la disposizione in questione non viola, sotto i profili anzidetti l'art. 41 Cost., (per gli altri profili riferiti allo stesso precetto costituzionale ved. massima C) e neppure l'art. 97 Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, in riferimento agli artt. 41 e 97 Cost.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956 n. 1002 ("Nuove norme sulla panificazione"), sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, e 97 della Costituzione dal Tribunale regionale amministrativo per l'Emilia Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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