Corte costituzionale

Sentenza n. 511/1991

Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 511

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
511/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:511

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 marzo 1988
  • legge della Regione Abruzzo n. 27 del 8 settembre 1988
  • legge della Regione Abruzzo n. 77 del 8 settembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 17755

La potesta' legislativa regionale in materia di usi civici e' di tipo "concorrente", e non sono percio' riferibili ad essa i piu' ristretti limiti propri della potesta' normativa di attuazione prevista dall'art. 7, d.P.R. n. 616 del 1977, in correlazione all'esercizio, da parte delle regioni, di funzioni amministrative "delegate". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 118 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma secondo, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25, modificata dalla successiva l. regionale n. 27 del 1988). - S. 511/1988.

Massima n. 17756

La sclassificazione dal regime demaniale civico (secondo il modello dell'art. 829 cod.civ.), da parte del Consiglio regionale - prevista dall'art. 10 della legge Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 - delle porzioni di terre che per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi, e' un atto di natura meramente dichiarativa della perdita di queste caratteristiche e quindi del passaggio di tali beni nel patrimonio disponibile del Comune. Percio' la regolarizzazione - che ne consegue, senza necessita' di rinnovo - delle vendite di essi poste in essere senza l'osservanza delle condizioni prescritte, a pena di nullita', dall'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non collide con i principi della stessa circa l'inusucabilita' e l'indisponibilita' delle terre collettive, ma risponde al principio generale della legislazione statale, desumibile dagli artt. 39 e 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 322, per il quale sono consentite in ogni caso - con autorizzazione (del Ministro dell'agricoltura ed ora) della Regione - l'alienazione o la concessione, previo mutamento di destinazione, di terre civiche, quando le forme di utilizzazione previste dalla legge n. 1766 del 1927 non siano piu' possibili o risultino antieconomiche, mentre la diversa destinazione sopravvenuta rappresenta un reale beneficio per la generalita' degli abitanti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, modificata dalla successiva legge regionale n. 77 del 1988).

Massima n. 17757

Nella sclassificazione di terre civiche prevista (ved. massima B) dall'art. 10, secondo comma, della legge Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, non e' ravvisabile una espropriazione forzata dei diritti della collettivita' su di esse. E cio' non soltanto nel caso in cui - come nella specie - il provvedimento regionale che la dispone sia ordinato alla regolarizzazione di una vendita, gia' avvenuta, finalizzata ad un insediamento industriale che per la collettivita' rappresenta un reale beneficio, ma anche nella diversa ipotesi in cui il mutamento di destinazione dei terreni sia intervenuto indipendentemente da una alienazione da parte del Comune, giacche' il prezzo derivante dalla vendita successiva alla sclassificazione - secondo la prescrizione esplicitata nell'art. 6, comma sesto, e sottintesa nello stesso art. 10, comma secondo, della legge in questione (come modificata dalla successiva legge regionale n. 27 del 1988) - dovra' essere anch'esso destinato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettivita'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, modificata dalla successiva legge regionale n. 77 del 1988).

Massima n. 17758

Non puo considerarsi un principio vincolante per il legislatore regionale, l'obbligo ("ex" art. 24, legge n. 1766 del 1927) di investire in titoli del debito pubblico intestati al comune il prezzo di vendita di terre civiche dichiarate alienabili.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 42 della Costituzione, dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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