Corte costituzionale

Sentenza n. 504/1991

Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 504

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
504/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:504

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 23 del 28 agosto 1989
  • legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 53 del 3 dicembre 1990
  • art. 7, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 23 del 28 agosto 1989

Parametri

Massime

Massima n. 17760

L'art. 7, primo e secondo comma, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (come modificata dalla legge della stessa Regione 3 dicembre 1990, n. 53) con il prevedere, per l'ipotesi di abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - che, come gia' ritenuto dalla Corte, corrisponde alla ipotesi di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - la possibilita' di proseguire tale attivita' previa presentazione di una istanza d'autorizzazione a tempo debito non richiesta, sconvolge la complessiva logica della legge statale in materia, diretta ad attuare, con uniformita' di trattamento, direttive C.E.E.. Inoltre la norma regionale viene a rendere lecita un'attivita' che la legge statale sanziona penalmente, violando cosi' il principio della esclusiva competenza statale in materia penale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, legge Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, come modificato dall'art. 2, della successiva legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui dette norme prevedono, sia pure in via transitoria, la possibilita' di continuare l'abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi previa presentazione dell'istanza di autorizzazione. - Su questioni analoghe v. S. nn. 370/1989, 14/1991, 117/1991 e 213/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dall'art. 2 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui dette norme prevedono, sia pure in via transitoria, la possibilità di continuare l'abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda, previa presentazione della istanza di autorizzazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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