Corte costituzionale
Sentenza n. 504/1991
Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 504
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 504/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:504
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 23 del 28 agosto 1989
- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 53 del 3 dicembre 1990
- art. 7, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 23 del 28 agosto 1989
Parametri
Massime
Massima n. 17760
L'art. 7, primo e secondo comma, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (come modificata dalla legge della stessa Regione 3 dicembre 1990, n. 53) con il prevedere, per l'ipotesi di abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - che, come gia' ritenuto dalla Corte, corrisponde alla ipotesi di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - la possibilita' di proseguire tale attivita' previa presentazione di una istanza d'autorizzazione a tempo debito non richiesta, sconvolge la complessiva logica della legge statale in materia, diretta ad attuare, con uniformita' di trattamento, direttive C.E.E.. Inoltre la norma regionale viene a rendere lecita un'attivita' che la legge statale sanziona penalmente, violando cosi' il principio della esclusiva competenza statale in materia penale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, legge Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, come modificato dall'art. 2, della successiva legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui dette norme prevedono, sia pure in via transitoria, la possibilita' di continuare l'abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi previa presentazione dell'istanza di autorizzazione. - Su questioni analoghe v. S. nn. 370/1989, 14/1991, 117/1991 e 213/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dall'art. 2 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui dette norme prevedono, sia pure in via transitoria, la possibilità di continuare l'abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda, previa presentazione della istanza di autorizzazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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