Corte costituzionale
Sentenza n. 502/1991
Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 502
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 502/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:502
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, dir. n.103, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 2, dir.n. 103, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dir. n. 67, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dir. 67, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 25, Costituzione
Massime
Massima n. 17778
Con l'ordine del P.M. di formulare l'imputazione, il giudice per le indagini preliminari, gia' richiesto di emettere decreto di archiviazione compie una valutazione dei risultati di queste e da', anzi, "ex officio", l'impulso determinante alla procedura che condurra' all'emanazione di una sentenza. Di conseguenza, secondo i principi della legge di delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. n. 103), non puo' essere lo stesso giudice, che ha gia' compiuto una cosi' incisiva valutazione di merito, ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordine di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice. - V., su questione analoga, la sent. n. 401/1991.
Massima n. 17779
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, (v. massima A), comporta come conseguenza ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordine di cui all'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen..
Massima n. 17780
Le cause di incompatibilita' a giudicare sono solo quelle tassativamente indicate dalla legge, sicche' le norme che le prevedono non sono suscettibili di interpretazione estensiva ne', tantomeno, analogica. Pertanto, nella specie, e' da escludersi che l'ipotesi di rigetto, da parte del G.I.P., della richiesta di decreto penale, per la ritenuta necessita' della irrogazione di una pena diversa da quella fissata dal P.M. (ved. la seguente massima D) debba considerarsi gia' ricompresa - sol perche' ad essa pienamente equiparabile - nella previsione dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio del "giudice che ha emesso il decreto penale di condanna", gia' contenuta nell'impugnato art. 34, secondo comma, cod.proc.pen..
Massima n. 17781
Anche quando, di fronte alla richiesta di emissione di decreto penale, il G.I.P. ritenga che sia da irrogare una pena superiore (ovvero inferiore), non puo' che rigettare la richiesta e restituire gli atti al pubblico ministero (art. 459, terzo comma, cod.proc.pen.). Ma poiche' anche tale pronuncia presuppone una valutazione di merito - in quanto il giudice deve avere gia' esaminato e risolto tutte le questioni logicamente precedenti a quella relativa alla misura della pena (insussistenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento, ammissibilita' al rito speciale, risultanze delle indagini tali da legittimare la condanna per decreto) - l'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2, dir. n. 103 della legge di delega, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita', a partecipare al giudizio, del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna ritenendo inadeguata la pena richiesta dal pubblico ministero. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 104 del 1992.
Massima n. 17782
I provvedimenti sulla liberta' personale (e, tra essi, il riesame di misure cautelari) non comportano una valutazione che si traduca in un giudizio sul merito della "res iudicanda", idoneo a determinare (o far apparire) un "pregiudizio" che mini l'imparzialita' della decisione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato. Rispetto a questa, infatti, i provvedimenti in tema di liberta' si caratterizzano per diversita' di oggetto e di funzione, dato che la relativa valutazione, puramente indiziaria, mira solo alla verifica delle condizioni che ne legittimano la provvisoria restrizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia proceduto al riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost., in relazione all'art. 2, dir. n. 67, legge 16 febbraio 1987, n. 81). - Riguardo alla distinzione, agli effetti della incompatibilita' a giudicare, tra "mera conoscenza degli atti" e "valutazione non formale ma di contenuto di essi": S. n. 496/1990.
Massima n. 17783
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 401/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice;
2) dichiara in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia proceduto al riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 76 e 25 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Chieti con ordinanza del 3 maggio 1991;
5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che ha emesso l'ordinanza di cui al predetto art. 409, quinto comma, a partecipare all'udienza preliminare, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina con ordinanza del 16 aprile 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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