Corte costituzionale

Sentenza n. 502/1991

Corte cost., sent. 30 dicembre 1991, n. 502

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
502/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:502

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 2, dir. n.103, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
  • art. 77, Costituzione
  • art. 76, Costituzione
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 2, dir.n. 103, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
  • art. 2, dir. n. 67, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
  • art. 2, dir. 67, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
  • art. 25, Costituzione

Massime

Massima n. 17778

Con l'ordine del P.M. di formulare l'imputazione, il giudice per le indagini preliminari, gia' richiesto di emettere decreto di archiviazione compie una valutazione dei risultati di queste e da', anzi, "ex officio", l'impulso determinante alla procedura che condurra' all'emanazione di una sentenza. Di conseguenza, secondo i principi della legge di delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. n. 103), non puo' essere lo stesso giudice, che ha gia' compiuto una cosi' incisiva valutazione di merito, ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordine di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice. - V., su questione analoga, la sent. n. 401/1991.

Massima n. 17779

La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, (v. massima A), comporta come conseguenza ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordine di cui all'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen..

Massima n. 17780

Le cause di incompatibilita' a giudicare sono solo quelle tassativamente indicate dalla legge, sicche' le norme che le prevedono non sono suscettibili di interpretazione estensiva ne', tantomeno, analogica. Pertanto, nella specie, e' da escludersi che l'ipotesi di rigetto, da parte del G.I.P., della richiesta di decreto penale, per la ritenuta necessita' della irrogazione di una pena diversa da quella fissata dal P.M. (ved. la seguente massima D) debba considerarsi gia' ricompresa - sol perche' ad essa pienamente equiparabile - nella previsione dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio del "giudice che ha emesso il decreto penale di condanna", gia' contenuta nell'impugnato art. 34, secondo comma, cod.proc.pen..

Massima n. 17781

Anche quando, di fronte alla richiesta di emissione di decreto penale, il G.I.P. ritenga che sia da irrogare una pena superiore (ovvero inferiore), non puo' che rigettare la richiesta e restituire gli atti al pubblico ministero (art. 459, terzo comma, cod.proc.pen.). Ma poiche' anche tale pronuncia presuppone una valutazione di merito - in quanto il giudice deve avere gia' esaminato e risolto tutte le questioni logicamente precedenti a quella relativa alla misura della pena (insussistenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento, ammissibilita' al rito speciale, risultanze delle indagini tali da legittimare la condanna per decreto) - l'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2, dir. n. 103 della legge di delega, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita', a partecipare al giudizio, del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna ritenendo inadeguata la pena richiesta dal pubblico ministero. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 104 del 1992.

Massima n. 17782

I provvedimenti sulla liberta' personale (e, tra essi, il riesame di misure cautelari) non comportano una valutazione che si traduca in un giudizio sul merito della "res iudicanda", idoneo a determinare (o far apparire) un "pregiudizio" che mini l'imparzialita' della decisione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato. Rispetto a questa, infatti, i provvedimenti in tema di liberta' si caratterizzano per diversita' di oggetto e di funzione, dato che la relativa valutazione, puramente indiziaria, mira solo alla verifica delle condizioni che ne legittimano la provvisoria restrizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia proceduto al riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost., in relazione all'art. 2, dir. n. 67, legge 16 febbraio 1987, n. 81). - Riguardo alla distinzione, agli effetti della incompatibilita' a giudicare, tra "mera conoscenza degli atti" e "valutazione non formale ma di contenuto di essi": S. n. 496/1990.

Massima n. 17783

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 401/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice;

2) dichiara in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia proceduto al riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 76 e 25 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Chieti con ordinanza del 3 maggio 1991;

5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che ha emesso l'ordinanza di cui al predetto art. 409, quinto comma, a partecipare all'udienza preliminare, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina con ordinanza del 16 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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