Corte costituzionale
Sentenza n. 494/1991
Corte cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 494
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 494/1991
- Data di deposito
- 27 dicembre 1991
- Data di decisione
- 18 dicembre 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:494
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 482 del 26 settembre 1985
- art. 4, legge n. 482 del 26 settembre 1985
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 17850
Il legislatore con gli artt. 4 e 5 della l. 26 settembre 1985, n. 482, che ha modificato il trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto in senso piu' favorevole ai percettori di esse, ha inteso consentire la retroattivita' a domanda degli interessati, dei nuovi criteri di tassazione. Detta retroattivita' che - come risulta dai lavori parlamentari - originariamente doveva riguardare solo i rapporti non ancora definiti, e' stata quindi estesa anche a situazioni gia' definite, con una valutazione di carattere equitativo, volta ad attenuare sperequazioni, astrattamente ammissibili.
Massima n. 17851
Come la Corte ha costantemente ritenuto vanno dichiarate inammissibili le questioni volte a censurare la discrezionalita' del legislatore in ordine alla concessione di agevolazioni fiscali nonche' ai limiti e alle condizioni di esse. - S. n. 28/1988 e O. nn. 113/1989 e 319/1987.
Massima n. 17852
Riguardo alle disposizioni degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, che prevedono "in ogni caso" (e quindi anche in mancanza di tempestiva impugnazione, o della possibilita' al momento dell'entrata in vigore della legge di proporla, non essendo scaduti i relativi termini), la facolta' di chiedere la riliquidazione dell'imposta, secondo i piu' favorevoli criteri dalla stessa legge introdotti, per coloro che hanno percepito l'indennita' a decorrere dall'1 gennaio 1980 e non anche per coloro che l'abbiano percepita in precedenza, non puo' profilarsi violazione del principio di uguaglianza. Tale facolta' infatti e' stata attribuita dal legislatore a fini meramente equitativi, valutati in concreto, ed e' percio' espressione di una discrezionalita' (v. massima B) non sorretta soltanto da criteri strettamente giuridici, ma correlata ad esigenze di opportunita'. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 4 e 5 legge 26 settembre 1985, n. 482, in parte qua).
Massima n. 17853
E' da escludere che l'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, per non aver previsto in via generale la possibilita' di chiedere, entro il termine decennale di prescrizione ordinaria, la riliquidazione, secondo i piu' favorevoli criteri da essa adottati, dell'I.R.PE.F. sulle indennita' di fine rapporto gia' corrisposte, si sia posto in contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 Cost.. Il legislatore, infatti, nella sua discrezionalita' e secondo la valutazione - che solo a lui compete - delle disponibilita' di bilancio, puo' legittimamente stabilire la decorrenza dei benefici fiscali che introduce. Ne' puo' dirsi irragionevole, o contrastante col diritto di difesa, che la riliquidazione non sia stata estesa, in via di principio, a coloro che, non avendo proposto tempestive impugnazioni contro le trattenute e non essendo piu' in termini per proporle, avevano lasciato diventare "definitivo" il rapporto con l'amministrazione finanziaria. La conseguente inoppugnabilita' giustifica il diverso trattamento tributario ed implica che nessuna violazione puo' esservi del diritto di difesa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, in parte qua). - Sulla discrezionalita' del legislatore riguardo alla decorrenza dei benefici fiscali: O. n. 272/1990.
Massima n. 17854
Come piu' volte affermato dalla Corte, al legislatore e' consentito di determinare, in relazione alle esigenze dei singoli procedimenti, le modalita' di esercizio del diritto di difesa, che non e' menomato dal sistema pevisto dall'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, ove si ritengano non dovute, in tutto o in parte, le imposte pagate con "versamento diretto" (nella specie per I.R.PE.F. su indennita' di fine rapporto), stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi per presentare l'istanza di rimborso. - Nello stesso senso, su identica questione: O. nn. 305/1985, 545/1987; - Sulle diverse possibili modalita' di esercizio del diritto di difesa: S. n. 543/1989.
Massima n. 17855
La questione concernente la omessa previsione, nel sistema di tassazione di cui agli artt. 12, 13 e 14, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, delle caratteristiche proprie delle indennita' di fine rapporto e dell'arco di tempo in cui il relativo diritto si e' maturato, non puo' essere esaminata dalla Corte quando - come nel caso - venga sollevata in relazione a rapporti che gli stessi giudici "a quibus" riconoscono essere stati ormai definiti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, 13 e 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con ordinanza 29 novembre 1986;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Como, con ordinanza 29 novembre 1986;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Como, con ordinanza 29 novembre 1986;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, con ordinanza 22 marzo 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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