Corte costituzionale
Sentenza n. 477/1991
Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 477
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 477/1991
- Data di deposito
- 19 dicembre 1991
- Data di decisione
- 16 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:477
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17744
Ai fini della sussistenza della rilevanza della questione e' sufficiente che il giudice a quo dubiti della legittimita' costituzionale della norma (nella specie: art. 444, terzo comma, cod.proc. civ.) che egli - indipendentemente dalle peculiarita' del caso concreto e dalle conseguenze pratiche alle quali potrebbe pervenirsi alla stregua di quella norma - dovrebbe comunque applicare.
Massima n. 17745
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione per "ufficio dell'ente" (previdenziale) cui fare riferimento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a norma dell'art. 444, terzo comma, cod.proc.civ., deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione interna, sia legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi, e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento, e la sua individuazione in concreto va correlata alla sede dell'impresa, nel senso che l'ufficio preso in considerazione dalla norma sara' quello ubicato nella circoscrizione territoriale ove ha sede l'impresa titolare dei rapporti assicurativi di cui si discute. Cosi' esplicitato il parametro di collegamento spaziale sinteticamente (quanto implicitamente) contenuto nel mero riferimento "all'ufficio dell'ente" risultano sufficientemente predeterminate per legge le coordinate di individuazione del giudice territorialmente competente, nel pieno rispetto del principio della precostituzione del giudice, dovendo anche escludersi una disparita' di trattamento fra le parti o un'ostacolo ad agire in giudizio, giacche' il criterio di determinazione della competenza e' ispirato all'interesse generale di avvicinare il processo al luogo ove trovasi la documentazione rilevante. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.). - Sulle norme, di contenuto nettamente diverso da quella in questione, concernenti l'applicazione della legge sull' E.N.P.A.L.S. e, rispettivamente, le controversie di lavoro dei dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato: S. nn. 4/1969 e 117/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, terzo comma, codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dal Pretore di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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