Corte costituzionale

Sentenza n. 477/1991

Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 477

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
477/1991
Data di deposito
19 dicembre 1991
Data di decisione
16 dicembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:477

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17744

Ai fini della sussistenza della rilevanza della questione e' sufficiente che il giudice a quo dubiti della legittimita' costituzionale della norma (nella specie: art. 444, terzo comma, cod.proc. civ.) che egli - indipendentemente dalle peculiarita' del caso concreto e dalle conseguenze pratiche alle quali potrebbe pervenirsi alla stregua di quella norma - dovrebbe comunque applicare.

Massima n. 17745

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione per "ufficio dell'ente" (previdenziale) cui fare riferimento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a norma dell'art. 444, terzo comma, cod.proc.civ., deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione interna, sia legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi, e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento, e la sua individuazione in concreto va correlata alla sede dell'impresa, nel senso che l'ufficio preso in considerazione dalla norma sara' quello ubicato nella circoscrizione territoriale ove ha sede l'impresa titolare dei rapporti assicurativi di cui si discute. Cosi' esplicitato il parametro di collegamento spaziale sinteticamente (quanto implicitamente) contenuto nel mero riferimento "all'ufficio dell'ente" risultano sufficientemente predeterminate per legge le coordinate di individuazione del giudice territorialmente competente, nel pieno rispetto del principio della precostituzione del giudice, dovendo anche escludersi una disparita' di trattamento fra le parti o un'ostacolo ad agire in giudizio, giacche' il criterio di determinazione della competenza e' ispirato all'interesse generale di avvicinare il processo al luogo ove trovasi la documentazione rilevante. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.). - Sulle norme, di contenuto nettamente diverso da quella in questione, concernenti l'applicazione della legge sull' E.N.P.A.L.S. e, rispettivamente, le controversie di lavoro dei dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato: S. nn. 4/1969 e 117/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, terzo comma, codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dal Pretore di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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