Corte costituzionale
Sentenza n. 476/1991
Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 476
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 476/1991
- Data di deposito
- 19 dicembre 1991
- Data di decisione
- 16 dicembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:476
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991
- art. 2, comma 3, legge n. 80 del 15 marzo 1991
- art. 5, comma 5, legge n. 80 del 15 marzo 1991
Parametri
Massime
Massima n. 17713
E' legittima l'erogazione diretta da parte dello Stato di contributi per "il finanziamento dei servizi essenziali" delle Comunita' montane - disposto dall'art. 1, primo comma, lett. a) del d.l. n. 6 del 1991 e, come deve ritenersi, anche dalla lett. b), medesima norma - trattandosi, nella specie, di contributi destinati alle spese per la gestione delle Comunita' stesse, che si risolvono, cioe', in una serie di spese correnti, puramente strumentali rispetto al momento della programmazione e che, evidentemente, non concernono l'attuazione dei piani di sviluppo economico locale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.l. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, terzo comma, Cost.).
Massima n. 17714
I flussi finanziari destinati ai compiti istituzionali degli enti locali, inerenti a materie regionali, debbono essere erogati per il tramite delle regioni, giustificandosi la possibilita' di erogazione diretta di contributi dallo Stato agli enti locali solo se aventi carattere aggiuntivo rispetto ai flussi ordinari, in quanto legati a situazioni di emergenza di carattere eccezionale e temporaneo. Nella specie, le somme destinate al finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunita' montane, rientrando nelle materie di competenza regionale, devono essere ricevute e ripartite dalle regioni alle Comunita' stesse, ai sensi dell'art. 29, sesto comma, l. n. 142 del 1990. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, quinto comma, del d.l. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, nella parte in cui prevede l'iscrizione nello stato di previsione del ministero dell'interno dell'autorizzazione di spesa per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, e ne fissa le modalita' di ripartizione, anziche' l'iscrizione dell'autorizzazione nei capitoli dello stato di previsione della spesa per i finanziamenti alle regioni destinati alle finalita' predette. - Nello stesso senso, riguardo al necessario intervento delle regioni in ordine alla erogazione dei finanziamenti agli enti locali: S. nn. 180/1991, 116/1991, 345/1990, 459/1989, 217/1988, 517/1987. - Sulla centralita' delle regioni nel nuovo ordinamento delle autonomie locali: S. n. 343/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, nella parte in cui prevede l'iscrizione nello stato di previsione del ministero dell'interno dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni e ne fissa le modalità di ripartizione, anziché l'iscrizione dell'autorizzazione nei capitoli dello stato di previsione della spesa per i finanziamenti alle regioni destinati alle finalità predette;
2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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