Corte costituzionale
Sentenza n. 450/1991
Corte cost., sent. 13 dicembre 1991, n. 450
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 450/1991
- Data di deposito
- 13 dicembre 1991
- Data di decisione
- 4 dicembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:450
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 44, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 18 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 17699
Le norme che escludono che il coniuge superstite abbia diritto alla pensione di guerra, quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte dal dante causa le ferite o malattie che ne hanno causato il decesso, sia durato, in assenza di prole, meno di un anno, contrastano con valori costituzionalmente protetti in quanto il rapporto coniugale non e' sottoponibile, in ordine alla pensione, a limitazioni temporali. Infatti, nei confronti del matrimonio - come la Corte ha in piu' occasioni rilevato - non deve sfavorevolmente incidere alcunche' di estraneo, al di fuori di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo e', e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, sottratto dunque, ad ogni forma di condizionamento indiretto ancorche' eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento. Sono percio' costituzionalmente illegittimi gli artt. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui, nella suindicata ipotesi, non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra. - V. in materia di diritto alla pensione di reversibilita', per le vedove, le sentt. nn. 73/1987, 123/1990 e 189/1991, e per i soggetti che non avessero potuto contrarre matrimonio a causa degli eventi di guerra ma per i quali fossero intervenute le pubblicazioni matrimoniali, la sent. n. 5/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, meno di un anno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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