Corte costituzionale
Sentenza n. 440/1991
Corte cost., sent. 9 dicembre 1991, n. 440
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 440/1991
- Data di deposito
- 9 dicembre 1991
- Data di decisione
- 2 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:440
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 37 del 28 febbraio 1990
- art. 1, comma 4, quinquies, decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
- decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
- art. 1, comma 4, quinquies, legge n. 37 del 28 febbraio 1990
- art. 3, legge n. 50 del 19 febbraio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 17679
La previsione del prolungamento o meno dell'eta' del collocamento a riposo dei pubblici dipendenti e' affidata alla discrezionalita' del legislatore che prende in considerazione esigenze di varia natura realizzando la tutela di beni ed interessi vari. E poiche' la estensione, al personale medico e veterinario delle U.S.L. in posizione apicale, del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' per il conseguimento del massimo della pensione, previsto per i dirigenti civili dello Stato, e' frutto di una valutazione discrezionale, anziche' essere conseguenza necessaria del giudizio di costituzionalita', non e' dato alla Corte emettere la sentenza additiva richiesta in tal senso. - Sui limiti di ammissibilita' delle sentenze additive: S. n. 1107/1988.
Massima n. 17680
Le categorie dei primari medici e dei dirigenti veterinari delle U.S.L. e quella dei dirigenti civili dello Stato non sono omogenee giacche' i primi, specie a seguito della riforma sanitaria, svolgono funzioni nettamente differenziate rispetto a quelle dei dirigenti statali: anche se possono cogliersi alcune convergenze di modeste entita', e' significativo che ai primari medici non sia attribuita l'attuazione dei fini e degli interessi dell'ente ne' la sua rappresentanza esterna con le connesse responsabilita'. Pertanto la mancata previsione, per il personale medico e veterinario delle U.S.L. in posizione apicale, a differenza di quanto disposto per i dirigenti civili dello Stato, del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' per il conseguimento del massimo della pensione, non e' censurabile sotto il profilo del principio di eguaglianza. Tanto piu' in quanto la regola dei settant'anni rimane ancora allo stato di tendenza, nella mera intenzione del legislatore manifestata nel corso dei lavori preparatori della legge n. 50 del 1991, emanata a favore dei primari medici ospedalieri. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e 1, comma quarto-quinquies, del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 17681
I rimedi apprestati a situazioni particolari e peculiari non incidono sull'organizzazione della pubblica amministrazione e sul suo funzionamento, anche perche' non riguardano la intera disciplina del rapporto di pubblico impiego. Non contrasta dunque con l'art. 97 Cost. la mancata previsione, per il personale medico e veterinario delle U.S.L. in posizione apicale, del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' per conseguire il massimo della pensione, come previsto per i dirigenti civili dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 1, comma quarto-quinquies, del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in parte qua, in riferimento all'art. 97 Cost.).
Massima n. 17682
Come piu' volte affermato dalla Corte, sono affidati alla discrezionalita' del legislatore la determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali, il rafforzamento della tutela previdenziale, le variazioni dei trattamenti, salvo l'assicurazione, per tutti i lavoratori, della pensione minima, cui e' finalizzato il lavoro prestato e la determinazione dell'eta' lavorativa, per la tutela delle esigenze di vita e la soddisfazione dei bisogni. Il prolungamento dell'eta' lavorativa va apprezzato e protetto perche' al lavoratore sia garantita la pensione al minimo, ma non puo' godere di eguale protezione e garanzia il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo: mentre nella prima ipotesi trattasi di valutazioni equitative che tendono a conferire il massimo di effettivita' alla garanzia del diritto sociale alla pensione, da riconoscersi a tutti i lavoratori in base all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e di un obiettivo che rientra in finalita' costituzionalmente protette, l'altra garanzia rientra nella discrezionalita' del legislatore e, siccome e' solo una tendenza, allo stato giustificata da situazioni peculiari, la discrezionalita' non degrada a manifesta irrazionalita'. Non contrasta dunque con l'indicato precetto costituzionale la mancata previsione, per il personale medico e veterinario delle U.S.L. in posizione apicale, del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' per conseguire il massimo della pensione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 1, comma quarto-quinquies d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in parte qua, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.). - Riguardo ai su enunciati principi: S. nn. 180/1982, 173/1986, 710/1988, 444/1990, 461/1989, 238/1988 e O. n. 17/1990.
Massima n. 17683
L'aver previsto l'applicazione dei benefici previdenziali conseguenti al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' di cui alla legge n. 50 del 1991, solo nei confronti dei primari non ancora collocati a riposo al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, (21 febbraio 1991), e non anche a favore dei primari a tale data gia' collocati a riposo, non e' censurabile sotto il profilo degli artt. 3 e 38, secondo comma Cost., in quanto, come gia' ripetutamente affermato, rientra nella discrezionalita' del legislatore la fissazione dell'entrata in vigore della legge emanata ed essendo, peraltro, connaturale alla generalita' delle leggi la demarcazione temporale. Ne' sussiste irrazionalita', atteso che l'impugnazione del collocamento a riposo non produce l'effetto di conservare in vita il rapporto di impiego cessato alla data prestabilita. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 legge 19 febbraio 1991, n. 50, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.). - S. nn. 268/1986 e 301/1986; 1032/1988; O. 419/1990 sulla discrezionalita' del legislatore in ordine alla data di entrata in vigore delle leggi.
Massima n. 17684
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non puo' la Corte costituzionale sollevare di ufficio una questione di legittimita' costituzionale quando la questione non sia rilevante nel processo innanzi al giudice comune nel quale l'incidente e' sorto. (Nella specie la Corte ha respinto la richiesta della difesa di una parte costituita, Picciotti Ovidio, perche' sia sollevata di ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1991, n. 50, nella parte in cui non estende a tutti i sanitari in posizione apicale ed ai veterinari l'accordato beneficio del trattenimento in servizio fino ai settanta anni di eta', in quanto non rilevante nel giudizio dallo stesso instaurato, essendo stato il Picciotti collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della legge suindicata: 21 febbraio 1991).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, nonché dal T.A.R. delle Marche con le ordinanze in epigrafe (R.O. nn. 399, 413 e 458 del 1991);
b) dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente) in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe (R.O. n. 399 del 1991).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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