Corte costituzionale

Sentenza n. 423/1991

Corte cost., sent. 22 novembre 1991, n. 423

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
423/1991
Data di deposito
22 novembre 1991
Data di decisione
18 novembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:423

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 4, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 3, legge n. 246 del 5 marzo 1963

Parametri

Massime

Massima n. 17647

Il sistema adottato per determinare l'imponibile dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (differenza tra il valore iniziale ed il valore finale, senza correttivi per fenomeni inflattivi e con la facolta' per singoli comuni di determinare autonomamente il momento iniziale) mirava ad assicurare un'imposizione atta a rispecchiare la situazione propria di ciascun comune, e non in contrasto, percio', con il principio di eguaglianza. Inoltre detta previsione non e' in contrasto con la riserva di legge stabilita dall'art. 23 Cost., in quanto gli enti impositori non fruivano di un potere illimitato, essendo vincolati a specifiche prescrizioni imposte dal legislatore. Ne' sussiste violazione dell'art. 53, dato che l'aver assoggettato alcune categorie di contribuenti, obbiettivamente determinate, al pagamento dell'imposta de qua non comporta, percio' stesso, lesione del principio di capacita' contributiva; ne' la mancanza di correttivi per i fenomeni inflattivi, successivamente introdotti dalle diverse imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.), concernendo un sistema impositivo successivo, puo' influire sui contenuti di una normativa antecedente con criteri applicativi conformi alle finalita' cui era chiamata ad assolvere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonche' della legge nel suo complesso, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.). - Su analoghe questioni gia' sollevate nei confronti della legge del 1963: S. n. 44/1966; - Riguardo alla legge 26 ottobre 1972, n. 643: S. nn. 126/1979 e 239/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739), nonché della legge nel suo complesso, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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