Corte costituzionale
Sentenza n. 423/1991
Corte cost., sent. 22 novembre 1991, n. 423
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 423/1991
- Data di deposito
- 22 novembre 1991
- Data di decisione
- 18 novembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:423
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 246 del 5 marzo 1963
- art. 4, legge n. 246 del 5 marzo 1963
- art. 3, legge n. 246 del 5 marzo 1963
Parametri
Massime
Massima n. 17647
Il sistema adottato per determinare l'imponibile dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (differenza tra il valore iniziale ed il valore finale, senza correttivi per fenomeni inflattivi e con la facolta' per singoli comuni di determinare autonomamente il momento iniziale) mirava ad assicurare un'imposizione atta a rispecchiare la situazione propria di ciascun comune, e non in contrasto, percio', con il principio di eguaglianza. Inoltre detta previsione non e' in contrasto con la riserva di legge stabilita dall'art. 23 Cost., in quanto gli enti impositori non fruivano di un potere illimitato, essendo vincolati a specifiche prescrizioni imposte dal legislatore. Ne' sussiste violazione dell'art. 53, dato che l'aver assoggettato alcune categorie di contribuenti, obbiettivamente determinate, al pagamento dell'imposta de qua non comporta, percio' stesso, lesione del principio di capacita' contributiva; ne' la mancanza di correttivi per i fenomeni inflattivi, successivamente introdotti dalle diverse imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.), concernendo un sistema impositivo successivo, puo' influire sui contenuti di una normativa antecedente con criteri applicativi conformi alle finalita' cui era chiamata ad assolvere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonche' della legge nel suo complesso, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.). - Su analoghe questioni gia' sollevate nei confronti della legge del 1963: S. n. 44/1966; - Riguardo alla legge 26 ottobre 1972, n. 643: S. nn. 126/1979 e 239/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739), nonché della legge nel suo complesso, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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