Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1991

Corte cost., sent. 31 gennaio 1991, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1991
Data di deposito
31 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:41

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16892

La disciplina del lavoro nautico costituisce un subsistema incardinato sull'art. 1 cod. nav., che regola le fonti del diritto della navigazione. Anche in questo settore, percio', l'operativita' del diritto comune presuppone, salvo che sia diversamente disposto, la mancanza di norme poste in via diretta o ricavabili per analogia dalla disciplina speciale; cosi' l'art. 916 cod. nav., attribuendo all'esercente il potere di risoluzione del rapporto di lavoro a bordo dell'aeromobile, impedisce l'applicabilita' della diversa disciplina che regola e limita il potere di licenziamento nell'ambito del rapporto di lavoro in generale.

Massima n. 16893

La legge 11 maggio 1990, n. 108, sulla disciplina dei licenziamenti, avendo come destinatari le sole categorie dei quadri, degli impiegati e degli operai, categorie non riferibili al personale navigante marittimo ed aeronautico, ed avendo lasciato integro, con l'abrogazione del solo primo comma, il terzo comma dell'art. 35 dello statuto dei lavoratori, che domanda ai contratti collettivi l'applicazione dei principi dello statuto (tra cui quelli ricavabili dall'art. 18) alle "imprese di navigazione per il personale navigante", non ha rimosso i limiti posti dalla legge n. 604 del 1966 e dallo statuto dei lavoratori all'applicabilita' e, rispettivamente, alla diretta operativita', per quella categoria di lavoratori, delle norme e delle garanzie nell'una e nell'altro in generale sancite riguardo ai licenziamenti.

Massima n. 16894

Le particolari esigenze disciplinari della vita di bordo, strettamente connesse alla garanzia della sicurezza della navigazione, non possono giustificare la norma che consente all'imprenditore aeronautico di risolvere ad "nutum" il contratto di lavoro del personale aeronautico in quanto, come gia' affermato, per il personale navigante e' da escludersi che tale potere di risoluzione, a suo tempo riconosciuto all'armatore, e poi riconosciuto costituzionalmente illegittimo, possa configurarsi come posizione soggettiva tesa a realizzare finalita' di interesse generale, indispensabili all'esercizio nautico. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 916 cod. nav., per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto tale norma, con l'attribuire all'esercente il potere di risolvere il contratto di lavoro a bordo dell'aeromobile, irrazionalmente discrimina tale personale rispetto ai marittimi arruolati e ai lavoratori comuni. - S. n. 96/1987.

Massima n. 16896

La dichiarazione di illegittimita' costituzionale (v. Massima C) dell'art. 916 cod. nav., rimuove il limite, gia' derivante dall'esistenza di tale norma nella legislazione speciale (v. Massima A), all'applicabilita' al personale in volo, del principio della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, e comporta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 l. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui non prevede che esso sia applicabile all'anzidetto personale, in quanto la sostanziale omogeneita' delle situazioni afferenti ai lavoratori comuni e a quelli nautici impone l'uniformita' della disciplina in mancanza di fondate ragioni per differenziarle. - S. n. 96/1987

Massima n. 16897

Nei riguardi del personale di volo delle imprese di navigazione aerea lo statuto dei lavoratori rivela gravi limiti soprattutto nei confronti dei lavoratori occupati nelle imprese minori, non sempre tutelati dalla contrattazione collettiva, quando lascia a tale contrattazione l'applicazione del principio della tutela reale, determinando altresi' una sperequazione ingiustificata fra questa categoria di lavoratori e quella dei lavoratori marittimi e lavoratori comuni. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, l. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' dell'art. 18 stessa legge, cosi' come modificato dall'art. 1 l. 11 maggio 1990, n. 108, al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea).

Massima n. 16898

La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 916 cod. nav. (v. Massima C) comporta come conseguenza, ex art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 345 cod. nav., che attribuisce all'armatore un illimitato potere di risoluzione del rapporto di lavoro del tutto analogo a quello conferito all'esercente dell'aeromobile dall'art. 916.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 916 del codice della navigazione;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali);

Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 345 del codice della navigazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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