Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1991
Corte cost., sent. 31 gennaio 1991, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1991
- Data di deposito
- 31 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, codice della navigazione
- legge n. 108 del 11 maggio 1990
- legge n. 604 del 15 luglio 1966
- art. 18, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 35, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 916, codice della navigazione
- art. 10, legge n. 604 del 15 luglio 1966
- art. 1, legge n. 106 del 11 maggio 1990
- art. 35, comma 3, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 345, codice della navigazione
Parametri
Massime
Massima n. 16892
La disciplina del lavoro nautico costituisce un subsistema incardinato sull'art. 1 cod. nav., che regola le fonti del diritto della navigazione. Anche in questo settore, percio', l'operativita' del diritto comune presuppone, salvo che sia diversamente disposto, la mancanza di norme poste in via diretta o ricavabili per analogia dalla disciplina speciale; cosi' l'art. 916 cod. nav., attribuendo all'esercente il potere di risoluzione del rapporto di lavoro a bordo dell'aeromobile, impedisce l'applicabilita' della diversa disciplina che regola e limita il potere di licenziamento nell'ambito del rapporto di lavoro in generale.
Massima n. 16893
La legge 11 maggio 1990, n. 108, sulla disciplina dei licenziamenti, avendo come destinatari le sole categorie dei quadri, degli impiegati e degli operai, categorie non riferibili al personale navigante marittimo ed aeronautico, ed avendo lasciato integro, con l'abrogazione del solo primo comma, il terzo comma dell'art. 35 dello statuto dei lavoratori, che domanda ai contratti collettivi l'applicazione dei principi dello statuto (tra cui quelli ricavabili dall'art. 18) alle "imprese di navigazione per il personale navigante", non ha rimosso i limiti posti dalla legge n. 604 del 1966 e dallo statuto dei lavoratori all'applicabilita' e, rispettivamente, alla diretta operativita', per quella categoria di lavoratori, delle norme e delle garanzie nell'una e nell'altro in generale sancite riguardo ai licenziamenti.
Massima n. 16894
Le particolari esigenze disciplinari della vita di bordo, strettamente connesse alla garanzia della sicurezza della navigazione, non possono giustificare la norma che consente all'imprenditore aeronautico di risolvere ad "nutum" il contratto di lavoro del personale aeronautico in quanto, come gia' affermato, per il personale navigante e' da escludersi che tale potere di risoluzione, a suo tempo riconosciuto all'armatore, e poi riconosciuto costituzionalmente illegittimo, possa configurarsi come posizione soggettiva tesa a realizzare finalita' di interesse generale, indispensabili all'esercizio nautico. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 916 cod. nav., per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto tale norma, con l'attribuire all'esercente il potere di risolvere il contratto di lavoro a bordo dell'aeromobile, irrazionalmente discrimina tale personale rispetto ai marittimi arruolati e ai lavoratori comuni. - S. n. 96/1987.
Massima n. 16896
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale (v. Massima C) dell'art. 916 cod. nav., rimuove il limite, gia' derivante dall'esistenza di tale norma nella legislazione speciale (v. Massima A), all'applicabilita' al personale in volo, del principio della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, e comporta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 l. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui non prevede che esso sia applicabile all'anzidetto personale, in quanto la sostanziale omogeneita' delle situazioni afferenti ai lavoratori comuni e a quelli nautici impone l'uniformita' della disciplina in mancanza di fondate ragioni per differenziarle. - S. n. 96/1987
Massima n. 16897
Nei riguardi del personale di volo delle imprese di navigazione aerea lo statuto dei lavoratori rivela gravi limiti soprattutto nei confronti dei lavoratori occupati nelle imprese minori, non sempre tutelati dalla contrattazione collettiva, quando lascia a tale contrattazione l'applicazione del principio della tutela reale, determinando altresi' una sperequazione ingiustificata fra questa categoria di lavoratori e quella dei lavoratori marittimi e lavoratori comuni. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, l. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' dell'art. 18 stessa legge, cosi' come modificato dall'art. 1 l. 11 maggio 1990, n. 108, al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea).
Massima n. 16898
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 916 cod. nav. (v. Massima C) comporta come conseguenza, ex art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 345 cod. nav., che attribuisce all'armatore un illimitato potere di risoluzione del rapporto di lavoro del tutto analogo a quello conferito all'esercente dell'aeromobile dall'art. 916.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 916 del codice della navigazione;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea);
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali);
Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 345 del codice della navigazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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