Corte costituzionale

Sentenza n. 390/1991

Corte cost., sent. 31 ottobre 1991, n. 390

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
390/1991
Data di deposito
31 ottobre 1991
Data di decisione
15 ottobre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:390

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17581

La ratio della norma che prevede lo spostamento della competenza territoriale in caso di procedimento penale con magistrato parte offesa o danneggiata e', da un lato quella di tutelare il diritto di difesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato danneggiato o offeso dal reato; e dall'altro, quella di garantire la terzieta' e l'imparzialita' del giudice. Poiche' i criteri che regolano tale spostamento sono determinati dalla legge ex ante ed in via astratta valida per tutte le fattispecie previste ed escludono in radice qualsiasi effetto remissivo, anche se depurato da margini di discrezionalita', non risulta vulnerato l'art. 25 della Costituzione.

Massima n. 17582

A differenza del corrispondente art. 435 del codice abrogato, l'art. 476 del vigente codice di procedura penale esclude la possibilita' di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza, in quanto e' rimesso alla valutazione discrezionale del P.M. di procedere "a norma di legge" e quindi non si esclude un separato giudizio successivo, sia pure con rito direttissimo o immediato. A seguito di tali modifiche, non sono quindi piu' puntuali e rilevanti le considerazioni svolte dalla Corte, nella sentenza n. 92 del 1967, a giustificazione della norma del suddetto art. 435, che non disponeva, per il giudizio immediato per reato commesso in udienza, la concessione di termini per la difesa. Pertanto, riguardo ai procedimenti penali in cui sia parte offesa o danneggiata un magistrato, allorche' il reato sia commesso in udienza, la inammissibilita' del ricorso ad espedienti dilatori, come l'esigenza di esemplarita', non sono ragioni idonee a giustificare la deroga prevista dall'art. 11, terzo comma, del vigente codice, al criterio dello spostamento della competenza territoriale. - S. n. 92/1967.

Massima n. 17583

La garanzia della serenita' e obiettivita' dei giudizi, la imparzialita' e la terzieta' del giudice, la salvaguardia del diritto di difesa e del principio di uguaglianza dei cittadini devono essere salvaguardate anche se il loro pregiudizio potrebbe considerarsi attenuato dalla previsione dell'astensione o della ricusazione del giudice del procedimento ed anche se si tratta di un magistrato, offeso o danneggiato nell'esercizio della funzione pubblica assegnatagli dall'ordinamento, come nel caso di reato commesso in udienza. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede una deroga al criterio dello spostamento della competenza territoriale per i procedimenti penali aventi come parte offesa o danneggiata un magistrato, allorche' il reato sia commesso in udienza.

Massima n. 17584

La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale (ved. massima C), comporta, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi in udienza", il cui contenuto e' stato trasfuso nella disposizione che ha formato oggetto del giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale;

Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi in udienza".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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