Corte costituzionale
Sentenza n. 390/1991
Corte cost., sent. 31 ottobre 1991, n. 390
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 390/1991
- Data di deposito
- 31 ottobre 1991
- Data di decisione
- 15 ottobre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:390
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, codice di procedura penale 1930
- art. 11, codice di procedura penale
- art. 476, codice di procedura penale
- art. 435, codice di procedura penale 1930
- art. 11, comma 3, codice di procedura penale
- art. 2, dirett. 18, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Parametri
- art. 25, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1987
Massime
Massima n. 17581
La ratio della norma che prevede lo spostamento della competenza territoriale in caso di procedimento penale con magistrato parte offesa o danneggiata e', da un lato quella di tutelare il diritto di difesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato danneggiato o offeso dal reato; e dall'altro, quella di garantire la terzieta' e l'imparzialita' del giudice. Poiche' i criteri che regolano tale spostamento sono determinati dalla legge ex ante ed in via astratta valida per tutte le fattispecie previste ed escludono in radice qualsiasi effetto remissivo, anche se depurato da margini di discrezionalita', non risulta vulnerato l'art. 25 della Costituzione.
Massima n. 17582
A differenza del corrispondente art. 435 del codice abrogato, l'art. 476 del vigente codice di procedura penale esclude la possibilita' di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza, in quanto e' rimesso alla valutazione discrezionale del P.M. di procedere "a norma di legge" e quindi non si esclude un separato giudizio successivo, sia pure con rito direttissimo o immediato. A seguito di tali modifiche, non sono quindi piu' puntuali e rilevanti le considerazioni svolte dalla Corte, nella sentenza n. 92 del 1967, a giustificazione della norma del suddetto art. 435, che non disponeva, per il giudizio immediato per reato commesso in udienza, la concessione di termini per la difesa. Pertanto, riguardo ai procedimenti penali in cui sia parte offesa o danneggiata un magistrato, allorche' il reato sia commesso in udienza, la inammissibilita' del ricorso ad espedienti dilatori, come l'esigenza di esemplarita', non sono ragioni idonee a giustificare la deroga prevista dall'art. 11, terzo comma, del vigente codice, al criterio dello spostamento della competenza territoriale. - S. n. 92/1967.
Massima n. 17583
La garanzia della serenita' e obiettivita' dei giudizi, la imparzialita' e la terzieta' del giudice, la salvaguardia del diritto di difesa e del principio di uguaglianza dei cittadini devono essere salvaguardate anche se il loro pregiudizio potrebbe considerarsi attenuato dalla previsione dell'astensione o della ricusazione del giudice del procedimento ed anche se si tratta di un magistrato, offeso o danneggiato nell'esercizio della funzione pubblica assegnatagli dall'ordinamento, come nel caso di reato commesso in udienza. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede una deroga al criterio dello spostamento della competenza territoriale per i procedimenti penali aventi come parte offesa o danneggiata un magistrato, allorche' il reato sia commesso in udienza.
Massima n. 17584
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale (ved. massima C), comporta, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi in udienza", il cui contenuto e' stato trasfuso nella disposizione che ha formato oggetto del giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale;
Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi in udienza".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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