Corte costituzionale

Sentenza n. 363/1991

Corte cost., sent. 23 luglio 1991, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
363/1991
Data di deposito
23 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:363

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17429

La principale finalita' del giudizio abbreviato e' quella di evitare il passaggio alla fase dibattimentale di un gran numero di procedimenti, secondo uno schema di deflazione comune a tutti i sistemi processuali che si ispirano al modello accusatorio. La celerita' del giudizio abbreviato, pertanto, si persegue, da un lato, con la previsione che il processo di primo grado si concluda con un giudizio allo stato degli atti; dall'altro, con l'introduzione di limiti all'appello (previsti dall'art. 443 c.p.p. avverso le sentenze emesse nell'ambito di tale giudizio). - S. n. 183/1990.

Massima n. 17430

Nel processo penale il principio della parita' fra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identita' tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore. Una diversita' di trattamento rispetto a tali poteri puo' risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia: ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme a Costituzione, dovra' trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in quella funzione o nelle esigenze sopra richiamate. - S. nn. 190/1970, 155/1974 e 110/1980.

Massima n. 17431

Lede il principio di uguaglianza tra imputati, incidendo anche sull'esercizio del diritto di difesa, il fatto che la facolta' di appello nel rito abbreviato e, percio', la possibilita' di ottenere una sentenza piu' favorevole, ivi compresa una pronuncia assolutoria, sia riservata solo a coloro che siano stati condannati in primo grado ad una pena effettivamente eseguibile. Il criterio in base al quale agli uni e' riconosciuto e agli altri e' negato l'appello avverso una sentenza di condanna non trova un fondamento ragionevolmente commisurato all'entita' della limitazione apportata al diritto di difesa, dal momento che lo stesso criterio assume a proprio presupposto un elemento estrinseco alla natura del reato commesso ed ai caratteri della pena irrogata. L'interesse dell'imputato a far valere, anche attraverso l'appello, la propria innocenza viene, pertanto, a subire una compressione che non appare in alcun modo collegata ne' alla natura del fatto contestato ne' al grado di responsabilita' dell'autore del reato, ne' d'altra parte tale limitazione trova adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle finalita' del giudizio abbreviato. Conseguentemente l'art. 443, secondo comma, c.p.p., va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato "contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita".

Massima n. 17432

Non appare in contrasto con i canoni della ragionevolezza il fatto che al pubblico ministero, nel giudizio abbreviato, risulti preclusa la facolta' di appello avverso le sentenze di condanna, ove la stessa sentenza non abbia modificato il titolo del reato. Tale limite trova fondamento, da un lato, nell'obbiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo detto procedimento (v. massima A), dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione dell pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero. Cio' perche' il legislatore ha privilegiato, riguardo al rito abbreviato, l'effettiva irrogazione della pena rispetto alla sua piena aderenza alla natura del reato contestato; scelta, questa, che, oltre a non risultare lesiva di altri valori costituzionali, appare incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 443, terzo comma, c.p.p.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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