Corte costituzionale
Sentenza n. 353/1991
Corte cost., sent. 16 luglio 1991, n. 353
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 353/1991
- Data di deposito
- 16 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:353
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, comma 51, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 409, codice di procedura penale
- art. 178, lett. c), codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 17444
Il diritto di difesa della parte offesa dal reato, gia' riconosciuto sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale del 1930, anche a prescindere dalla sua qualita' di eventuale parte civile, risulta, nel sistema del nuovo codice particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari. Cio' non soltanto "per il rapporto di complementarita' tra le garanzie per essa apprestate in detto stadio del processo e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale", da cui deriva una "partecipazione all'assunzione di prove" nell'ambito di tale fase, e che e' "funzionalmente" da considerare "come anticipazione di quanto ad essa spettera' una volta che la costituzione di parte civile sara' formalizzata", ma anche per "un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente" del ruolo ad essa attribuito. Tale rafforzamento e' costituito non soltanto in funzione della sua qualita' (non indispensabile) di titolare della pretesa di danno derivante dal reato, ma soprattutto in funzione della sua qualita' di titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse da cui deriva la possibilita' di esercizio di plurimi diritti o facolta', che realizzano mediante forme di "adesione" all'attivita' del pubblico ministero ovvero di "controllo" su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale, secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2 e n. 51 della legge delega. - V., in relazione alla tutela accordata nel vecchio codice, S. nn. 132/1968, 206/1971, 169/1990 e, nel nuovo, S. n. 559/1990.
Massima n. 17445
La regola, per cui tra piu' interpretazioni possibili va preferita quella conforme a Costituzione, e la ratio dell'art. 409 cod. proc. pen. inducono ad affermare che se tra i casi di nullita', ex art. 127, quinto comma, cod. proc. pen., per cui l'ordinanza di archiviazione emessa nell'udienza in camera di consiglio, e' ricorribile in cassazione anche da parte dell'offeso dal reato, rientra - come espressamente previsto dall'art. 409, sesto comma, - l'omesso o non tempestivo avviso allo stesso della data dell'udienza, a maggior ragione il ricorso per cassazione deve ritenersi proponibile contro il decreto di archiviazione - pur in mancanza di una analoga espressa disposizione - da parte dell'offeso dal reato al quale, nonostante la sua espressa domanda, non sia stato dato avviso della richiesta di archiviazione formulata dal P.M.. Cosi' interpretate, le norme oggetto di censura si sottraggono a tutti i vizi di legittimita' costituzionale denunciati dai giudici 'a quibus'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate rispettivamente in riferimento all'art. 24 Cost. e agli artt. 24, secondo comma, e 112 Cost., degli artt. 178, lett. c), c.p.p. e 409 stesso codice). - Riguardo alla preferenza da dare nel dubbio, alla interpretazione conforme a Costituzione, di recente: S. n. 559/1990.
Massima n. 17446
Sara' compito della giurisprudenza ricavare dal sistema processuale, nelle ipotesi sia di gravame avverso l'ordinanza di archiviazione emessa nell'udienza in camera di consiglio (espressamente previsto dall'art. 409, sesto comma, c.p.p.) sia di gravame - anch'esso da ritenersi ammissibile (v. massima B) - contro il decreto di archiviazione in caso di omesso avviso alla parte offesa (che ne abbia fatto espressa domanda) della richiesta del P.M. di archiviazione, un criterio a cui riferire il momento di decorrenza del termine per ricorrere, non ultimo dei quali quello della effettiva conoscenza del provvedimento: regola, questa, da ritenere di ordine generale nel sistema del nuovo codice tutte le volte in cui non si sia provveduto a notiziare il destinatario di un atto nei confronti del quale sia esperibile un qualche mezzo di gravame.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti con ordinanza del 22 novembre 1990;
2. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 12 novembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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