Corte costituzionale

Sentenza n. 351/1991

Corte cost., sent. 16 luglio 1991, n. 351

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
351/1991
Data di deposito
16 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:351

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro del tesoro del 24 ottobre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17501

La procedura di trasferimento dei beni degli enti mutualistici disciolti a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni sanitarie, regolata dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attiene alla materia della assistenza sanitaria, costituzionalmente attribuita alle Regioni, non potendo disconoscersi l'evidente nesso di strumentalita' che collega i suddetti beni, anche ai fini della loro identificazione, all'esercizio delle funzioni inerenti a tale materia. Ne deriva che per quanto concerne l'osservanza, nei decreti ministeriali di trasferimento, dell'intesa fra Stato e Regione prevista in tale procedura, la Regione nel cui territorio si trovano i beni oggetto del trasferimento ha interesse a sollevare conflitto di attribuzione. (Principio affermato nel respingere la eccezione di inammissibilita' opposta riguardo al ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Veneto contro il decreto 24 ottobre 1990 emanato in materia dal Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza sociale e delle Finanze: vedi massima B).

Massima n. 17502

Lo strumento dell'"intesa" tra Stato e Regioni, come piu' volte precisato dalla Corte, costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto sottoposto ad intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo. E se e' vero che, di fronte all'eventualita' di atteggiamenti ostruzionistici e situazioni paralizzanti, e' auspicabile la previsione, da parte del legislatore, per ovviarvi, di termini certi per la conclusione del procedimento, nonche' di meccanismi sostitutivi, non puo', d'altro canto, giustificarsi, in assenza di tali termini e di tali meccanismi, un declassamento dell'attivita' di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attivita' consultiva non vincolante. - Sul contenuto e la natura dell'"intesa": S. nn. 21/1991, 337/1989 e 747/1988.

Massima n. 17523

La procedura di trasferimento dei beni gia' appartenenti agli enti mutualistici soppressi a seguito del trasferimento alle Regioni delle competenze sanitarie ad esse costituzionalmente attribuite, regolata dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la previsione che detto trasferimento sia disposto con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e con il Ministro delle Finanze, d'intesa con le Regioni interessate, concerne sia i beni per i quali deve essere disposto il trasferimento ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali, sia quelli da assegnare, residualmente, in liquidazione all'Ispettorato generale enti disciolti, e la prevista intesa, per non ridursi ad atto privo di un contenuto giuridicamente apprezzabile (v. massima B), non puo' non investire anche la fase preliminare relativa all'accertamento, ai fini della individuazione delle due categorie di beni, della sussistenza o meno del requisito della prevalente destinazione dei beni in questione ai servizi sanitari. Ne discende che il decreto emanato in data 24 ottobre 1990 dal Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e con il Ministro delle Finanze, con cui, nonostante il diniego dell'intesa espresso dal Consiglio Regionale della Regione Veneto con delibera del 9 marzo 1989, n. 884, si e' disposto, ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'assegnazione in liquidazione all'Ispettorato generale enti disciolti di determinati beni immobili gia' appartenenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione delle malattie (I.N.A.M.) ed ubicati nel territorio della Regione Veneto, ha declassato l'intesa prevista dalla legge a mero parere non vincolante, con la conseguente lesione di una competenza regionale costituzionalmente tutelata, (artt. 117, primo comma, 118, primo comma, Cost., e principio della leale collaborazione), conseguendone che detto decreto va annullato "in parte qua".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato disporre l'attribuzione in liquidazione all'Ispettorato generale enti disciolti, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei beni immobili appartenenti al disciolto Istituto nazionale per l'assicurazione delle malattie, ubicati nel territorio della Regione Veneto, nonostante il diniego dell'intesa espresso dal Consiglio regionale con deliberazione del 9 marzo 1989, n. 884;

Annulla conseguentemente il decreto emanato in data 24 ottobre 1990 dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, nella parte in cui (art. 1, secondo comma) attribuisce al predetto Ispettorato generale enti disciolti determinati beni immobili appartenenti al disciolto Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ubicati nel territorio della Regione Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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