Corte costituzionale

Sentenza n. 347/1991

Corte cost., sent. 15 luglio 1991, n. 347

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
347/1991
Data di deposito
15 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:347

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17428

Nel caso in cui la divergenza tra la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero e la valutazione del G.I.P., quanto alla definizione giuridica del fatto contestato, comporta uno spostamento della competenza a conoscerne dal tribunale al pretore, il G.I.P. deve applicare il disposto dell'art. 22, terzo comma, cod. proc. pen., che prevede che il giudice, se riconosce la propria incompetenza "per qualsiasi causa" dopo la chiusura delle indagini preliminari - e, quindi, anche all'esito dell'udienza preliminare - la dichiari con sentenza ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Tra le cause che possono produrre una situazione di incompetenza nel corso dell'udienza preliminare, va infatti compresa (conforme alla relazione al Progetto) la diversa definizione giuridica del fatto, data dal giudice dell'udienza preliminare. Viene percio' meno lo stesso presupposto del quesito prospettato dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 19 febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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